Massima
L' art. 16, punto 1, della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dev' essere interpretato nel senso che esso non si applica ad un contratto concluso in uno Stato contraente col quale un organizzatore professionista di viaggi, con sede in tale Stato, s' impegna nei confronti di un cliente, domiciliato nello stesso Stato, a procurare a quest' ultimo, per alcune settimane, l' uso di un alloggio per le vacanze situato in un altro Stato contraente, che non è di proprietà dell' organizzatore di viaggi, nonché ad assicurare la prenotazione del viaggio. Infatti, un tale contratto complesso, che si riferisce ad un insieme di prestazioni di servizi fornite contro un prezzo globale pagato dal cliente, si colloca al di fuori del campo nel quale il principio della competenza esclusiva prevista dall' art. 16, punto 1, trova la sua ragione d' essere e non può costituire un contratto d' affitto vero e proprio ai sensi di tale disposizione.
Publication reference
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Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-01111
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:92
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Celex-Nr.: 61990CJ0280
Authentic language
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Authentic language: tedesco
Dates
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Date of document: 26/02/1992
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Date lodged: 14/09/1990
Classifications
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Subject matter
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Directory of EU case law
Miscellaneous information
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Author: Corte di giustizia, Corte di giustizia dell’Unione europea, Comunità europee, Unione europea
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Country or organisation from which the decision originates: Germania
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Form: Sentenza
Procedure
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Type of procedure: Domanda pregiudiziale
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Judge-Rapportuer: Kakouris
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Advocate General: Darmon
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Observations: EUMS, EUINST, Germania, Regno Unito, Commissione europea
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National court:
- *A9* Landgericht Köln, Vorlagebeschluß vom 02/08/1990 (1 S 186/90)
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- - Neue Juristische Wochenschrift 1990 p.2584 (résumé)
- - Busl, Peter: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1990 p.456
- - Busl, Peter: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1990 p.456
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Relationship between documents
- Treaty: Trattato che istituisce la Comunità economica europea (1957)
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Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interpreta 41968A0927(01) A16PT1 -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 41968A0927(01) A16PT1 N 1 - 16 61977CJ0073 N 11 12 15 61983CJ0241 N 8 - 10
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Competenze esclusive - Controversie "in materia d' affitto di immobili" - Nozione - Cessione dell' uso di un alloggio per le vacanze da parte di un organizzatore di viaggi professionista - Esclusione - Presupposti
(Convenzione 27 settembre 1968, art. 16, punto 1)
Massima
L' art. 16, punto 1, della convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dev' essere interpretato nel senso che esso non si applica ad un contratto concluso in uno Stato contraente col quale un organizzatore professionista di viaggi, con sede in tale Stato, s' impegna nei confronti di un cliente, domiciliato nello stesso Stato, a procurare a quest' ultimo, per alcune settimane, l' uso di un alloggio per le vacanze situato in un altro Stato contraente, che non è di proprietà dell' organizzatore di viaggi, nonché ad assicurare la prenotazione del viaggio. Infatti, un tale contratto complesso, che si riferisce ad un insieme di prestazioni di servizi fornite contro un prezzo globale pagato dal cliente, si colloca al di fuori del campo nel quale il principio della competenza esclusiva prevista dall' art. 16, punto 1, trova la sua ragione d' essere e non può costituire un contratto d' affitto vero e proprio ai sensi di tale disposizione.
Parti
Nel procedimento C-280/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal Landgericht di Colonia nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Elisabeth Hacker
e
Euro-Relais GmbH,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 16, n. 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord a detta Convenzione, nonché al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (testo modificato pubblicato sulla GU 1978, L 304, pag. 77),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Euro-Relais, dagli avv.ti Kuehn e Jaeger, del foro di Colonia,
- per il governo del Regno Unito, dal sig. H. Kaya Esq, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente,
- per la Commissione, dai sigg. Henri Etienne e Pieter van Nuffel, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Wolf-Dietrich Krause-Ablass, del foro di Duesseldorf,
vista la relazione d' udienza,
sentite, all' udienza del 15 ottobre 1991, le osservazioni orali della Euro-Relais, rappresentata dall' avv. Joachim Sturm, del foro di Gelsenkirchen, del governo tedesco, rappresentato dal sig. Joerg Pirrung, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente, e della Commissione,
sentite, all' udienza del 10 dicembre 1991, le conclusioni dell' avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 28 giugno 1990, pervenuta in cancelleria il 14 settembre seguente, il Landgericht di Colonia ha sottoposto, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la "Convenzione"), due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 16, n. 1, della Convenzione.
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la sig.ra Hacker, residente nella Repubblica federale di Germania, e la Euro-Relais GmbH (in prosieguo: la "Euro-Relais"), che esercita professionalmente l' attività di organizzatore di viaggi facendo pubblicità mediante prospetti e con sede nella Repubblica federale di Germania. La controversia verteva su un contratto intestato "contratto di locazione" e concluso tra le parti il 5 aprile 1989 anch' esso nella Repubblica federale di Germania.
3 In forza di tale contratto, la Euro-Relais s' impegnava, contro pagamento, a procurare, per il periodo 29 luglio - 12 agosto 1989, alla sig.ra Hacker nonché a sei persone che l' accompagnavano, l' uso di un alloggio per le vacanze, situato ad Ameland, nei Paesi Bassi, del quale la Euro-Relais non era proprietaria. Nel contratto si conveniva anche che, contro un pagamento supplementare, la Euro-Relais s' impegnava ad effettuare per conto della sig.ra Hacker la prenotazione del viaggio in traghetto verso Ameland, e al riguardo le spese di viaggio dovevano essere pagate a parte dalla sig.ra Hacker alla società di navigazione.
4 Ritenendo che la superficie dell' alloggio per le vacanze fosse inferiore a quella che risultava nel prospetto della Euro-Relais e considerando che per tale motivo essa era stata costretta in un primo momento a prendere in affitto una camera supplementare e successivamente ad abbreviare le sue vacanze, la sig.ra Hacker ha convenuto in giudizio la Euro-Relais dinanzi all' Amtsgericht di Colonia, chiedendo una riduzione del prezzo pagato, il risarcimento danni per la locazione di una camera supplementare ed il risarcimento per il mancato godimento delle vacanze.
5 Avendo l' Amtsgericht respinto la domanda della sig.ra Hacker, quest' ultima ha interposto appello dinanzi al Landgericht di Colonia il quale, ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall' interpretazione dell' art. 16, n. 1, della Convenzione, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se sussista un contratto d' affitto ai sensi dell' art. 16, n. 1, della Convenzione, qualora un operatore turistico ed un cliente, entrambi domiciliati nella Repubblica federale di Germania, concludano nella Repubblica federale di Germania un contratto, che obbliga l' operatore turistico a cedere in uso al cliente per alcune settimane un alloggio per la villeggiatura non di sua proprietà situato nei Paesi Bassi, nonché ad occuparsi della prenotazione del viaggio.
2) In caso affermativo: se l' art. 16, n. 1, della Convenzione si applichi anche ad azioni con le quali il cliente dell' operatore turistico fa valere i seguenti diritti:
a) riduzione del prezzo a causa di un asserito difetto della casa per la villeggiatura;
b) risarcimento danni basato sul fatto che, a causa di un asserito difetto della casa per la villeggiatura, si è dovuto prendere in affitto una camera aggiuntiva;
c) risarcimento dei danni per mancato godimento delle vacanze".
6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati in prosieguo solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Sulla prima questione
7 L' art. 16 della Convenzione, che si applica ai fatti al momento in cui è sorta la controversia su cui verte la causa principale, è così formulato:
"Indipendentemente dal domicilio, hanno competenze esclusive:
1. in materia di diritti immobiliari e di contratti d' affitto di immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l' immobile si trova;
(...)".
8 Come la Corte ha rilevato nella sentenza 15 gennaio 1985, Roesler, (causa 241/83, Racc. pag. 99, punto 19 della motivazione), la competenza esclusiva contemplata dall' art. 16, n. 1, a favore dei giudici dello Stato contraente in cui l' immobile si trova è dovuta allo stretto nesso esistente tra i contratti di locazione e il regime giuridico della proprietà immobiliare nonché alle disposizioni, generalmente di natura imperativa, che ne disciplinano l' uso, quale le norme relative al controllo dei canoni locativi ed alla tutela dei diritti degli inquilini ed affittuari.
9 Nella sentenza sopra menzionata la Corte ha anche rilevato che l' art. 16, n. 1, mira a garantire la razionale ripartizione delle competenze, dando la preferenza al giudice competente a causa della prossimità al luogo in cui l' immobile si trova, per il fatto che esso può più facilmente avere conoscenza diretta delle circostanze di fatto connesse alla stipulazione e all' adempimento delle locazioni d' immobili (punto 20 della motivazione).
10 Sulla base di queste considerazioni la Corte è stata indotta a dichiarare che la disposizione di cui trattasi si applica a qualsiasi contratto di locazione di immobili, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche (punto 24 della motivazione).
11 Occorre tuttavia far presente che la Corte aveva precedentemente precisato, come risulta dalla sentenza 14 dicembre 1977, Sanders, (causa 73/77, Racc. pag. 2383, punti 15 e 16 della motivazione), che, anche se queste considerazioni spiegano perché, in materia di contratti di locazione e d' affitto di immobili propriamente detti, sia attribuita competenza esclusiva ai giudici del paese in cui si trova l' immobile, per contro esse non valgono nel caso in cui l' oggetto principale del contratto sia di natura diversa.
12 Dalla stessa sentenza risulta inoltre che l' attribuzione, nell' interesse di una sana amministrazione della giustizia, della competenza esclusiva ai giudici di un dato Stato contraente, a norma dell' art. 16 della Convenzione, ha l' effetto di privare le parti della scelta, che altrimenti spetterebbe loro, del foro competente e, in taluni casi, di portarle davanti a un giudice che non è quello proprio del domicilio di alcuna di esse (punto 17 della motivazione). Questa considerazione induce a non interpretare l' art. 16 in senso più esteso di quanto lo richieda la finalità perseguita da tale norma (punto 18 della motivazione).
13 Sulla base di questi motivi la Corte è stata indotta a dichiarare che l' art. 16, n. 1, non si applica ad un contratto d' affitto di un' azienda commerciale.
14 Ora, la situazione è analoga per quanto riguarda un contratto del tipo di quello di cui trattasi nella causa principale, e che è concluso tra un organizzatore di viaggi professionista ed il suo cliente nel luogo in cui si trovano, rispettivamente, la loro sede e domicilio. Infatti, indipendentemente dalla sua intestazione e benché esso preveda una prestazione che si riferisce all' uso di un alloggio per le vacanze per una breve durata, un tale contratto comporta anche altre prestazioni, quali le informazioni e i consigli con cui l' organizzatore di viaggi propone al cliente diverse possibilità di scelta per le vacanze, la prenotazione di un alloggio per il periodo scelto dal cliente, la prenotazione del posto per il trasporto, l' accoglienza sul posto e, eventualmente, un' assicurazione per annullamento del viaggio.
15 Un tale contratto complesso, che si riferisce ad un insieme di prestazioni di servizi fornite contro un prezzo globale pagato dal cliente, si colloca al di fuori del campo in cui il principio della competenza esclusiva prevista dall' art. 16, n. 1, trova la sua ragion d' essere, e non può costituire un contratto d' affitto vero e proprio ai sensi di tale articolo così come interpretato dalla sentenza sopra menzionata del 14 dicembre 1977.
16 Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione posta dal giudice nazionale nel senso che l' art. 16, n. 1, della Convenzione di Bruxelles dev' essere interpretato nel senso che esso non si applica ad un contratto concluso in uno Stato contraente con il quale un organizzatore di viaggi professionista, con sede in tale Stato, s' impegna nei confronti di un cliente, domiciliato nello stesso Stato, a procurare a quest' ultimo, per alcune settimane, l' uso di un alloggio per le vacanze situato in un altro Stato contraente, che non è di proprietà dell' organizzatore di viaggi, nonché ad assicurare la prenotazione del viaggio.
Sulla seconda questione
17 Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, non occorre risolvere la seconda questione posta dal giudice nazionale.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 Le spese sostenute dalla Repubblica federale di Germania, dal Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal Landgericht di Colonia con ordinanza 28 giugno 1990, dichiara:
L' art. 16, n. 1, della Convenzione di Bruxelles dev' essere interpretato nel senso che esso non si applica ad un contratto concluso in uno Stato contraente con il quale un organizzatore di viaggi professionista, con sede in tale Stato, s' impegna nei confronti di un cliente, domiciliato nello stesso Stato, a procurare a quest' ultimo, per alcune settimane, l' uso di un alloggio per le vacanze situato in un altro Stato contraente, che non è di proprietà dell' organizzatore di viaggi, nonché ad assicurare la prenotazione del viaggio.
Source
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