Sentenza della Corte del 21 aprile 1993. Volker Sonntag contro Hans Waidmann e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof - Germania. Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Interpretazione degli artt. 1, 27 e 37. Causa C-172/91.

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Massima

1. L' azione promossa per il risarcimento del danno arrecato a un singolo a causa di un illecito penale, anche se si inserisce nell' istanza penale, assume natura civile, a meno che il responsabile nei confronti del quale l' azione viene intentata debba essere considerato come una pubblica autorità che abbia agito nell' esercizio della sua potestà d' imperio. Ciò non vale cionondimeno quando viene messa in discussione l' attività di sorveglianza esercitata da un insegnante di una scuola pubblica nei confronti dei suoi allievi all' atto di una gita scolastica. Ne consegue che la "materia civile" ai sensi dell' art. 1, primo comma, prima frase, dela Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprende l' azione per il risarcimento del danno intentata dinanzi a un giudice penale nei confronti di un insegnante di una scuola pubblica che, in occasione di una gita scolastica, abbia causato un danno ad un allievo, a causa dell' inosservanza colposa e illegittima dei suoi obblighi di vigilanza, anche qualora vi sia la copertura di un regime previdenziale di diritto pubblico.

2. L' art. 37, n. 2, della Convenzione dev' essere interpretato nel senso che esclude qualsiasi impugnazione di terzi interessati avverso la decisione pronunciata nell' ambito di un' opposizione proposta contro l' autorizzazione di esecuzione di una decisione pronunciata in un altro Stato contraente, anche qualora un' impugnazione sia consentita ai detti terzi dalla legge nazionale dello Stato di esecuzione.

3. Dato che il diniego di riconoscimento della decisione pronunciata in un altro Stato contraente per i motivi indicati all' art. 27, punto 2, della Convenzione è consentito solamente in caso di contumacia del convenuto nel procedimento di origine, tale disposizione non può essere invocata qualora il convenuto si sia costituito in giudizio. Un convenuto si considera costituito, ai sensi dell' art. 27, punto 2, della Convenzione, qualora questi, nell' ambito di una domanda risarcitoria che si inserisce nell' azione pubblica pendente dinanzi al giudice, abbia preso posizione per mezzo di un difensore di sua scelta, in ordine all' azione d' ufficio, all' udienza dibattimentale, ma non in ordine alla domanda civile, anch' essa oggetto del dibattimento cui il difensore medesimo ha assistito.

Bibliographic notice

Publication reference

  • Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-01963

Document number

  • ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:144

  • Celex-Nr.: 61991CJ0172

Authentic language

  • Authentic language: tedesco

Dates

  • Date of document: 21/04/1993

  • Date lodged: 01/07/1991

Miscellaneous information

  • Author: Corte di giustizia

  • Country or organisation from which the decision originates: Germania

  • Form: Sentenza

Procedure

  • Type of procedure: Domanda pregiudiziale

  • Judge-Rapportuer: Díez de Velasco

  • Advocate General: Darmon

  • Observations: EUINST, Commissione europea, Germania, Italia, EUMS

  • National court:

    • *P1* Bundesgerichtshof, Beschluß vom 16/09/1993 (IX ZB 82/90)
    • - Die deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts im Jahre 1993 nº 178
    • - Neue juristische Wochenschrift 1993 p.3269-3273
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    • - Monatsschrift für deutsches Recht 1994 p.39-41
    • - Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 1994 p.118-122
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    • - Jahrbuch für italienisches Recht 1995 Bd.8 p.259 (résumé)
    • - Zeitschrift für europäisches Privatrecht 1995 p.850-853
    • - Zeitschrift für Zivilprozeß 1995 p.241-250
    • - Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen Bd.123 p.268-281
    • - Eichenhofer, Eberhard: Juristenzeitung 1994 p.258-259
    • - Basedow, Jürgen: Haftungsersetzung durch Versicherungsschutz - ein Stück ordre public?, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 1994 p.85-86
    • - Haas, Ulrich: Unfallversicherungsschutz und ordre public, Zeitschrift für Zivilprozeß 1995 p.219-239
    • - Kubis, Sebastian: Amtshaftung im GVÜ und ordre public, Zeitschrift für europäisches Privatrecht 1995 p.853-863

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Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave

++++

1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Ambito di applicazione ° Materia civile e commerciale ° Nozione di "materia civile" ° Azione intentata dinanzi a un giudice penale per il risarcimento del danno arrecato a un singolo dall' autore di un illecito penale ° Domanda diretta contro un insegnante di una scuola pubblica che è venuto meno all' obbligo di vigilanza nei confronti dei suoi allievi ° Inclusione

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 1, primo comma)

2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Esecuzione ° Mezzi di impugnazione ° Ricorso in cassazione e "Rechtsbeschwerde" ° Opposizione esperibile dai terzi interessati in forza del diritto nazionale ° Esclusione

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 37, n. 2)

3. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Riconoscimento ed esecuzione ° Motivi del diniego ° Mancanza di notifica o comunicazione regolare e in tempo utile della domanda giudiziale al convenuto contumace ° Nozione di "contumacia" ° Convenuto in un' azione civile esercitata nell' ambito di un procedimento penale ° Presa di posizione sulle sole censure nell' ambito del procedimento penale all' udienza vertente pure sull' azione civile ° Costituzione nell' ambito del procedimento civile che esclude la contumacia

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 27, punto 2)

Massima

1. L' azione promossa per il risarcimento del danno arrecato a un singolo a causa di un illecito penale, anche se si inserisce nell' istanza penale, assume natura civile, a meno che il responsabile nei confronti del quale l' azione viene intentata debba essere considerato come una pubblica autorità che abbia agito nell' esercizio della sua potestà d' imperio. Ciò non vale cionondimeno quando viene messa in discussione l' attività di sorveglianza esercitata da un insegnante di una scuola pubblica nei confronti dei suoi allievi all' atto di una gita scolastica. Ne consegue che la "materia civile" ai sensi dell' art. 1, primo comma, prima frase, dela Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprende l' azione per il risarcimento del danno intentata dinanzi a un giudice penale nei confronti di un insegnante di una scuola pubblica che, in occasione di una gita scolastica, abbia causato un danno ad un allievo, a causa dell' inosservanza colposa e illegittima dei suoi obblighi di vigilanza, anche qualora vi sia la copertura di un regime previdenziale di diritto pubblico.

2. L' art. 37, n. 2, della Convenzione dev' essere interpretato nel senso che esclude qualsiasi impugnazione di terzi interessati avverso la decisione pronunciata nell' ambito di un' opposizione proposta contro l' autorizzazione di esecuzione di una decisione pronunciata in un altro Stato contraente, anche qualora un' impugnazione sia consentita ai detti terzi dalla legge nazionale dello Stato di esecuzione.

3. Dato che il diniego di riconoscimento della decisione pronunciata in un altro Stato contraente per i motivi indicati all' art. 27, punto 2, della Convenzione è consentito solamente in caso di contumacia del convenuto nel procedimento di origine, tale disposizione non può essere invocata qualora il convenuto si sia costituito in giudizio. Un convenuto si considera costituito, ai sensi dell' art. 27, punto 2, della Convenzione, qualora questi, nell' ambito di una domanda risarcitoria che si inserisce nell' azione pubblica pendente dinanzi al giudice, abbia preso posizione per mezzo di un difensore di sua scelta, in ordine all' azione d' ufficio, all' udienza dibattimentale, ma non in ordine alla domanda civile, anch' essa oggetto del dibattimento cui il difensore medesimo ha assistito.

Parti

Nel procedimento C-172/91,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal Bundesgerichtshof (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Volker Sonntag

sostenuto dal Land Baden-Wuerttemberg

e

Hans Waidmann,

Elisabeth Waidmann,

Stefan Waidmann,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 1, primo comma, 27, punto 2, e37n. 2, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per i signori Hans Waidmann e a., dall' avv. dott. E. Kersten, del foro di Karlsruhe;

° per il governo tedesco, dal prof. dott. C. Boehmer, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente;

° per il governo italiano, dal prof. L. Ferrari Bravo, capo del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, assistito dal signor O. Fiumara, avvocato dello Stato, in qualità di agenti;

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P. van Nuffel, membro del servizio giuridico, assistito dall' avv. W.-D. Krause-Ablass, del foro di Duesseldorf,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Volker Sonntag, rappresentato dall' avv. H. Buettner, del foro di Karlsruhe, del governo italiano, del governo tedesco e della Commissione, all' udienza del 14 ottobre 1992,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 dicembre 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con ordinanza 28 maggio 1991, pervenuta in cancelleria il 1 luglio successivo, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte, in forza del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, in prosieguo: la "Convenzione"), varie questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 1, primo comma, 27, punto 2, e 37, n. 2, di tale Convenzione.

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una lite fra il signor V. Sonntag (in prosieguo: il "responsabile civile"), sostenuto dal Land Baden-Wuerttemberg, e il signor e la signora H. Waidmann, e il loro figlio Stefan Waidmann (in prosieguo: le "parti lese"), a proposito dell' esecuzione nella Repubblica federale di Germania, nelle sue disposizioni civili, di una sentenza pronunciata da un giudice italiano in sede penale.

3 Dal fascicolo di causa risulta che le parti lese sono i genitori e il fratello di Thomas Waidmann, allievo di una scuola pubblica del Land Baden-Wuerttemberg, rimasto vittima, l' 8 giugno 1984, nel corso di un' escursione scolastica in Italia, di un incidente mortale in montagna. L' insegnate accompagnatore, il signor Volker Sonntag, è stato giudicato in sede penale dinanzi al tribunale di Bolzano per omicidio colposo.

4 Nell' ambito di tale procedimento, il 22 settembre 1986 le parti lese si costituivano parte civile contro l' insegnante accusato, al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni provocati dall' incidente. La verbalizzazione della costituzione di parte civile veniva notificata al responsabile civile il 16 febbraio 1987.

5 Il 25 gennaio 1988 si svolgeva il dibattimento dinanzi al tribunale penale di Bolzano. Nel corso di tale udienza il responsabile civile si faceva rappresentare da un difensore. Nella sentenza pronunciata lo stesso giorno, il responsabile civile veniva riconosciuto colpevole di omicidio colposo e condannato a versare una provvisionale di 20 milioni di LIT alla famiglia Waidmann nonché a sopportare le spese. La sentenza gli veniva notificata e passava in giudicato.

6 Su istanza delle parti lese, con ordinanza 29 settembre 1989, il Landgericht di Ellwangen muniva della clausola esecutiva la sentenza del tribunale di Bolzano limitatamente alla sua parte civilistica.

7 Il responsabile civile impugnava allora tale provvedimento davanti all' Oberlandesgericht e nel giudizio di appello chiedeva la chiamata in causa del Land del Baden-Wuerttemberg in quanto, a suo parere, in base al rapporto di pubblico impiego, sarebbe stato suo diritto, in caso di esito sfavorevole del giudizio, ottenere dal detto Land man leva del proprio obbligo al risarcimento. Il Land del Baden-Wuerttemberg interveniva nel giudizio a sostegno del responsabile civile.

8 Il 20 luglio 1990 l' Oberlandesgericht respingeva l' appello in base al rilievo, fra l' altro, che la sentenza penale del tribunale di Bolzano costituiva al tempo stesso una decisione in materia civile ai sensi dell' art. 1, primo comma, della Convenzione e che la domanda civile era stata notificata al responsabile civile in tempo utile.

9 Il responsabile civile nonché il Land Baden-Wuerttemberg impugnavano allora tale decisione davanti al Bundesgerichtshof. Entrambe le parti rilevano, tra l' altro, che la sentenza del tribunale di Bolzano costituirebbe una decisione su un' azione di natura pubblicistica, in quanto il responsabile, accompagnando la scolaresca nella sua veste di pubblico dipendente avrebbe agito come pubblico ufficiale. Essi ritengono pure che la costituzione di parte civile del 22 settembre 1986 sia, con riguardo al suo contenuto, troppo indeterminata perché possa essere considerata una domanda giudiziale ai sensi dell' art. 27, punto 2, della Convenzione.

10 Ritenendo che la lite sollevasse, quindi, questioni di interpretazione della Convenzione, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se l' art. 37, n. 2, della Convenzione escluda anche qualsiasi rimedio giuridico per i terzi interessati avverso la decisione resa sull' opposizione proposta ai sensi dell' art. 36 della Convenzione nell' ipotesi in cui l' ordinamento nazionale dello Stato dell' esecuzione preveda per il terzo un rimedio giuridico.

2) a) Se l' azione diretta al risarcimento del danno intentata personalmente nei confronti del titolare di un ufficio pubblico che, venendo illecitamente e colposamente meno ai propri doveri, abbia cagionato un danno ad altri costituisca un' azione civile ai sensi dell' art. 1, primo comma, prima frase, della Convenzione.

b) In caso affermativo: se ciò valga anche nell' ipotesi in cui per l' infortunio vi sia una copertura previdenziale di diritto pubblico.

3) Se possa considerarsi domanda giudiziale ai sensi dell' art. 27, punto 2, della Convenzione, la notificazione al convenuto di un atto in cui si esprima la volontà di richiedere, nell' ambito di un procedimento penale, anche la sua condanna al risarcimento dei danni materiali e morali senza che in tale atto sia, però, specificata l' entità della richiesta risarcitoria.

4) Se il convenuto possa considerarsi costituito in giudizio ai sensi dell' art. 27, punto 2, della Convenzione qualora, nell' ipotesi di un' azione di danni esperita nell' ambito di un procedimento penale pendente (art. 5, punto 4, della Convenzione), il responsabile civile abbia effettivamente presentato le proprie difese, nel corso del dibattimento e per mezzo di un difensore di propria scelta, in ordine alla pubblica accusa, ma non anche in ordine alla domanda civile discussa oralmente in presenza dello stesso difensore".

11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

12 Atteso che le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull' interpretazione di diverse disposizioni della Convenzione, si deve anzitutto accertare se l' azione di risarcimento dei danni che si trova all' origine della lite, così come descritta nell' ordinanza di rinvio, rientri nell' ambito d' applicazione di tale Convenzione. Si deve quindi risolvere in primo luogo la seconda questione pregiudiziale.

Sulla seconda questione

13 Dal tenore letterale della questione sollevata e dalla motivazione dell' ordinanza di rinvio risulta che il giudice nazionale chiede, in sostanza, se la "materia civile" ai sensi dell' art. 1, primo comma, prima frase, della Convenzione, comprenda l' azione per il risarcimento del danno intentata dinanzi ad un giudice penale nei confronti dell' insegnante di una scuola pubblica che, in occasione di una gita scolastica, essendo illegittimamente e colposamente venuto meno ai propri obblighi di vigilanza, abbia causato un danno ad un allievo, anche qualora le conseguenze dell' evento dannoso siano coperte da un regime di assicurazione di diritto pubblico.

14 Al fine di risolvere tale questione, occorre anzitutto esaminare se un' azione di danni intentata dinanzi ad un giudice penale possa rientrare nell' ambito di applicazione della Convenzione.

15 A questo proposito, si deve ricordare che, a termini dell' art. 1, primo comma, la Convenzione "si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell' organo giurisdizionale".

16 Risulta quindi dagli stessi termini di tale disposizione che la Convenzione si applica pure alle decisioni pronunciate in materia civile da un giudice penale.

17 Occorre poi accertare se l' azione di danni esperita nei confronti di un insegnante di una scuola pubblica che, essendo venuto meno ai suoi obblighi in occasione di una gita scolastica, ha causato un danno ad un allievo, rientri nella "materia civile" ai sensi dell' art. 1, primo comma, prima frase, della Convenzione.

18 A questo proposito va ricordato che, per giurisprudenza consolidata (v., in particolare, sentenza 14 ottobre 1976, causa 29/76, LTU, Racc. pag. 1541, punti 3 e 4 della motivazione; sentenza 22 febbraio 1979, causa 133/78, Gourdain, Racc. pag. 733, punto 3 della motivazione; sentenza 16 dicembre 1980, causa 814/79, Rueffer, Racc. pag. 3807, punti 7 e 8 della motivazione), la nozione di "materia civile" di cui all' art. 1 della Convenzione, già citato, dev' essere considerata come una nozione autonoma che va interpretata richiamandosi, da un lato, alle finalità ed al sistema della Convenzione e, dall' altro, ai principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali.

19 Su questo punto si deve rilevare che, pur inserita in un giudizio penale, l' azione promossa per il risarcimento del danno causato ad un singolo in conseguenza di un illecito penale, ha natura civile. Infatti, nei sistemi giuridici degli Stati contraenti, al diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di un comportamento penalmente rilevante viene generalmente riconosciuta natura civile. Su questa impostazione è d' altronde strutturato l' art. 5, punto 4, della Convenzione.

20 Dalle sentenze LTU e Rueffer, già citate, risulta che un' azione del genere esula dall' ambito di applicazione della Convenzione solo qualora il responsabile nei confronti del quale essa è stata intentata debba essere considerato come una pubblica autorità che ha agito nell' esercizio della sua potestà d' imperio.

21 A questo proposito, occorre rilevare in primo luogo che la circostanza che l' insegnante abbia lo status di pubblico dipendente ed agisca in quanto tale non può essere determinante. Infatti, pur agendo per conto dello Stato, un pubblico dipendente non esercita sempre la potestà d' imperio.

22 In secondo luogo si deve osservare che nella maggioranza dei sistemi giuridici degli Stati membri il comportamento di un insegnante di una scuola pubblica, che si occupa degli allievi in occasione di una gita scolastica, non costituisce una manifestazione della potestà d' imperio, in quanto tale comportamento non corrisponde all' esercizio di poteri che deroghino alle norme vigenti nei rapporti tra i singoli.

23 In terzo luogo va notato che l' insegnante di una scuola pubblica svolge nei confronti degli allievi, in un caso analogo a quello su cui verte la causa principale, compiti identici a quelli di un insegnante di una scuola privata.

24 Si deve ricordare in quarto luogo che, nella sentenza 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum (Racc. pag. 2121, punto 28 in relazione col punto 24 della motivazione), la Corte ha già dichiarato, benché in un contesto di fatto e di diritto diverso, che un insegnante non esercita pubblici poteri anche quando attribuisce voti agli alunni e partecipa alla decisione sul loro passaggio alla classe superiore. Questo rilievo assume una valenza particolare per quanto riguarda il dovere di sorveglianza degli allievi cui è tenuto l' insegnante al quale questi ultimi sono stati affidati in occasione di una gita scolastica.

25 Infine, occorre aggiungere che, sebbene il diritto interno dello Stato contraente d' origine dell' insegnante interessato possa qualificare l' attività di sorveglianza degli allievi come esercizio di pubblici poteri, ciò è inconferente per la qualificazione della causa principale rispetto all' art. 1 della Convenzione.

26 Dal complesso delle considerazioni sin qui svolte risulta che l' azione di danni esperita nella fattispecie di cui alla causa principale dalle parti lese contro l' insegnante di una scuola pubblica rientra nella "materia civile", ai sensi dell' art. 1, primo comma, prima frase, della Convenzione.

27 Resta infine da accertare se tale interpretazione possa essere infirmata dalla circostanza che l' infortunio che si trova all' origine di tale azione sia coperto da un regime di assicurazione di diritto pubblico.

28 A questo proposito, è sufficiente osservare che l' eventuale esistenza di una copertura assicurativa non assume alcuna rilevanza giacché sul fondamento dell' azione civile, cioè la responsabilità ex-delicto, non incide l' esistenza di questa garanzia pubblica.

29 Occorre, quindi, risolvere la seconda questione sollevata dal giudice di rinvio nel senso che la "materia civile", di cui all' art. 1, primo comma, prima frase, della Convenzione, comprende l' azione per il risarcimento del danno intentata dinanzi ad un giudice penale nei confronti dell' insegnante di una scuola pubblica che, in occasione di una gita scolastica, essendo illegittimamente e colposamente venuto meno ai propri obblighi di vigilanza, abbia causato un danno ad un allievo, anche qualora le conseguenze dell' evento dannoso siano coperte da un regime di assicurazione di diritto pubblico.

Sulla prima questione

30 Con tale questione il giudice di rinvio intende, in sostanza, accertare se l' art. 37, n. 2, della Convenzione debba essere interpretato nel senso che esclude qualsiasi impugnazione di terzi interessati avverso la decisione pronunciata nell' ambito di un' opposizione proposta ai sensi dell' art. 36 della Convenzione, anche qualora un' impugnazione sia consentita ai detti terzi dalla legge nazionale dello Stato di esecuzione.

31 Al fine di risolvere tale questione, si deve anzitutto rilevare che, ai sensi dell' art. 36, primo comma, della Convenzione, la parte contro cui viene chiesta l' esecuzione può impugnare la decisione con la quale l' esecuzione viene autorizzata. Ai sensi dell' art. 37, n. 2, della Convenzione, nella Repubblica federale di Germania, la decisione resa nell' ambito di tale opposizione può costituire unicamente oggetto di una Rechtsbeschwerde.

32 Occorre ricordare poi che la Corte si è pronunciata a favore di un' interpretazione in senso stretto della nozione di "decisione resa sull' opposizione", di cui all' art. 37, n. 2, della Convenzione, dichiarando che, nell' ambito della struttura generale della Convenzione e alla luce di uno dei suoi scopi principali, cioè la semplificazione dei procedimenti nello Stato in cui l' esecuzione viene chiesta, detta disposizione non può essere interpretata estensivamente in modo da consentire un gravame contro una decisione diversa da quella emessa sull' opposizione (sentenze 27 novembre 1984, causa 258/83, Brennero, Racc. pag. 3971, punto 15 della motivazione, e 4 ottobre 1991, causa C-183/90, Van Dalfren, Racc. pag. I-4743, punto 19 della motivazione).

33 Occorre rilevare infine che la Corte, nella sentenza 2 luglio 1985, causa 148/84, Deutsche Genossenschaftsbank (Racc. pag. 1981, punto 17 della motivazione), ha precisato che la Convenzione ha istituito un procedimento d' exequatur che costituisce un complesso autonomo e completo, ivi compreso nel campo dei mezzi di impugnazione, e che ne consegue che l' art. 36 della Convenzione esclude le impugnazioni che il diritto nazionale consente ai terzi interessati avverso il provvedimento d' exequatur.

34 Tale principio deve pure applicarsi all' opposizione proposta successivamente, in conformità all' art. 37, n. 2, della Convenzione. Precludere ai terzi interessati la possibilità di proporre opposizione ex art. 36, pur con la facoltà di intervenire nella fase successiva del procedimento proponendo un' opposizione ex art. 37, sarebbe infatti in contrasto col detto sistema nonché con uno degli obiettivi principali della Convenzione, cioè la semplificazione del procedimento nello Stato di esecuzione.

35 Si deve quindi risolvere la prima questione sollevata dal giudice di rinvio dichiarando che l' art. 37, n. 2, della Convenzione dev' essere interpretato nel senso che esclude qualsiasi impugnazione di terzi interessati avverso la decisione pronunciata nell' ambito di un' opposizione proposta ai sensi dell' art. 36 della Convenzione, anche qualora l' impugnazione sia consentita ai detti terzi dalla legge nazionale dello Stato di esecuzione.

Sulla terza e sulla quarta questione

36 Con queste due ultime questioni, che vanno esaminate insieme e riguardano l' interpretazione dell' art. 27, punto 2, della Convenzione, il giudice a quo intende accertare, in primo luogo, se possa considerarsi "domanda giudiziale", ai sensi di tale articolo, la notificazione al convenuto, nell' ambito della fase scritta del procedimento, di un atto in cui si esprima la volontà di richiedere, in sede di procedimento penale, anche la sua condanna al risarcimento dei danni materiali e morali senza che in tale atto sia, però, specificata l' entità della richiesta risarcitoria. Esso domanda, in secondo luogo, se il convenuto possa considerarsi costituito in giudizio ai sensi della citata disposizione qualora, nell' ipotesi di una domanda risarcitoria proposta nell' ambito di un procedimento penale promosso d' ufficio, questi abbia presentato le proprie difese, nel corso del dibattimento per mezzo di un difensore di propria scelta, in ordine alla pubblica accusa ma non anche in ordine alla domanda civile che ha pure costituito oggetto di discussioni orali alle quali quest' ultimo ha assistito.

37 Va anzitutto ricordato che l' art. 27 della Convenzione enumera le condizioni alle quali è subordinato, in uno Stato contraente, il riconoscimento di decisioni pronunciate in un altro Stato contraente. Ai sensi del punto 2 del detto articolo, il riconoscimento viene negato "se la domanda giudiziale non è stata notificata o comunicata al convenuto contumace regolarmente e in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese".

38 Va poi rilevato che, per giurisprudenza costante, l' art. 27, punto 2, della Convenzione ha lo scopo di garantire che un provvedimento non sia riconosciuto né eseguito a norma della Convenzione, qualora il convenuto non abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice di origine (sentenze 16 giugno 1981, causa 166/80, Klomps/Michel, Racc. pag. 1593, punto 9 della motivazione, e 12 novembre 1992, causa C-123/91, Minalmet, Racc. pag. I-5661, punto 18 della motivazione).

39 Ne risulta che il diniego di riconoscimento della decisione per i motivi indicati all' art. 27, punto 2, della Convenzione, è possibile solo qualora il convenuto fosse contumace al momento del procedimento di origine. Tale disposizione non può quindi essere invocata qualora il convenuto si sia costituito in giudizio, per lo meno qualora egli sia stato informato degli elementi della lite e sia stato posto in grado di difendersi.

40 Tenuto conto degli antefatti della causa principale, si deve ricordare che, ai sensi dell' art. II, primo comma, del protocollo allegato alla Convenzione, "salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate in uno Stato contraente cui venga contestata un' infrazione non volontaria davanti alle giurisdizioni penali di un altro Stato contraente, di cui non sono cittadini, possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate".

41 Va rilevato che quando un convenuto, tramite il suo difensore, presenta le proprie difese in udienza in merito alle censure mossegli, con piena cognizione della domanda di risarcimento proposta nell' ambito dell' azione penale, tale presa di posizione dev' essere considerata in via di principio una comparizione valida per l' intero procedimento, senza che sia necessario distinguere tra le azioni penali e la richiesta risarcitoria. Ciò non preclude però la possibilità per il convenuto di rifiutare la costituzione nell' ambito dell' azione civile. Se tuttavia il convenuto non agisce in tal modo, la sua presa di posizione sulle censure nell' ambito del procedimento penale ha del pari valore di costituzione nell' ambito del procedimento civile.

42 Dall' ordinanza di rinvio emerge che il difensore, scelto dal convenuto nella causa principale, non ha sollevato obiezioni contro l' azione civile, anche durante le discussioni orali relative a tale azione civile.

43 Ne risulta, in questo caso, che il convenuto è considerato costituito in giudizio e che l' art. 27, punto 2, della Convenzione, va pertanto disapplicato. Quindi non si deve accertare se, ai sensi di tale disposizione, si sia avuta domanda giudiziale.

44 Si devono quindi risolvere le questioni sollevate dal giudice a quo nel senso che il diniego di riconoscimento di una decisione per i motivi indicati nell' art. 27, punto 2, della Convenzione, è consentito solamente in caso di contumacia del convenuto nel procedimento di origine. Tale disposizione non può essere quindi invocata qualora il convenuto si sia costituito in giudizio. Un convenuto si considera costituito in giudizio, ai sensi dell' art. 27, punto 2, della Convenzione, qualora, nell' ambito di una domanda risarcitoria proposta nel procedimento penale pendente dinanzi al giudice, abbia presentato le sue difese nel corso del dibattimento di merito, per mezzo del difensore da lui scelto, in ordine alla pubblica accusa, ma non in ordine alla domanda civile, anch' essa discussa oralmente in presenza dello stesso difensore.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

45 Le spese sostenute dai governi della Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof con ordinanza 28 maggio 1991, dichiara:

1) La "materia civile", ai sensi dell' art. 1, primo comma, prima frase, della Convenzione, comprende l' azione per il risarcimento del danno intentata dinanzi ad un giudice penale nei confronti dell' insegnante di una scuola pubblica che, in occasione di una gita scolastica, essendo illegittimamente e colposamente venuto meno ai propri obblighi di vigilanza, abbia causato un danno ad un allievo, anche qualora le conseguenze dell' evento dannoso siano coperte da un regime di assicurazione di diritto pubblico.

2) L' art. 37, n. 2, della Convenzione, dev' essere interpretato nel senso che esclude qualsiasi impugnazione di terzi interessati avverso la decisione pronunciata nell' ambito di un' opposizione proposta ai sensi dell' art. 36 della Convenzione, anche qualora un' impugnazione sia consentita ai detti terzi dalla legge nazionale dallo Stato di esecuzione.

3) Il diniego di riconoscimento di una decisione per i motivi indicati nell' art. 27, punto 2, della Convenzione, è consentito solamente in caso di contumacia del convenuto nel procedimento di origine. Tale disposizione non può essere quindi invocata qualora il convenuto si sia costituito in giudizio. Un convenuto si considera costituito in giudizio, ai sensi dell' art. 27, punto 2, della Convenzione, qualora, nell' ambito di una domanda risarcitoria proposta nel procedimento penale pendente dinanzi al giudice, egli abbia presentato le sue difese nel corso del dibattimento di merito, per mezzo del difensore da lui scelto, in ordine alla pubblica accusa, ma non in ordine alla domanda civile, anch' essa discussa oralmente in presenza dello stesso difensore.


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