Sentenza della Corte del 28 settembre 1999. GIE Groupe Concorde e a. contro il Comandante della nave "Suhadiwarno Panjan" e a. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Francia. Convenzione di Bruxelles - Competenza in materia contrattuale - Luogo di esecuzione dell'obbligazione. Causa C-440/97.

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Massima

$$L'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica e dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, dev'essere interpretato nel senso che il luogo in cui l'obbligazione è stata o dev'essere eseguita, ai sensi di questa disposizione, dev'essere determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito.

Infatti, il principio della certezza del diritto, che costituisce uno degli obiettivi della detta Convenzione, richiede in particolare che le norme di competenza che derogano al principio generale della Convenzione, quali l'art. 5, punto 1, siano interpretate in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato. Ora, risulta che la determinazione della nozione di luogo di esecuzione in funzione, in particolare, della natura del rapporto obbligatorio e delle circostanze della fattispecie è, nella versione attuale dell'art. 5, punto 1, insufficiente per risolvere le questioni collegate all'applicazione di questa disposizione. Peraltro, la legge che si applica alla determinazione del luogo di esecuzione non rischia di variare a seconda del giudice adito, in quanto le norme di conflitto che consentono di determinare la legge che si applica al contratto sono state uniformate negli Stati contraenti con la Convenzione 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Bibliographic notice

Publication reference

  • Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-06307

Document number

  • ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:456

  • Celex-Nr.: 61997CJ0440

Authentic language

  • Authentic language: francese

Dates

  • Date of document: 28/09/1999

  • Date lodged: 29/12/1997

Miscellaneous information

  • Author: Corte di giustizia

  • Country or organisation from which the decision originates: Francia

  • Form: Sentenza

Procedure

  • Type of procedure: Domanda pregiudiziale

  • Judge-Rapportuer: Jann

  • Advocate General: Ruiz-Jarabo Colomer

  • Observations: Italia, Commissione europea, Germania, EUINST, EUMS, Francia, Regno Unito

  • National court:

    • *A9* Cour de cassation (France), Chambre commerciale, financière et économique, arrêt du 09/12/1997 (95-17.619 2501 P)
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Document text

Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Competenze speciali - Foro del luogo di adempimento dell'obbligazione contrattuale - Determinazione del luogo di adempimento in forza della legge applicabile in base alle norme di conflitto del foro adito

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 5, punto 1)

Massima

$$L'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica e dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, dev'essere interpretato nel senso che il luogo in cui l'obbligazione è stata o dev'essere eseguita, ai sensi di questa disposizione, dev'essere determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito.

Infatti, il principio della certezza del diritto, che costituisce uno degli obiettivi della detta Convenzione, richiede in particolare che le norme di competenza che derogano al principio generale della Convenzione, quali l'art. 5, punto 1, siano interpretate in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato. Ora, risulta che la determinazione della nozione di luogo di esecuzione in funzione, in particolare, della natura del rapporto obbligatorio e delle circostanze della fattispecie è, nella versione attuale dell'art. 5, punto 1, insufficiente per risolvere le questioni collegate all'applicazione di questa disposizione. Peraltro, la legge che si applica alla determinazione del luogo di esecuzione non rischia di variare a seconda del giudice adito, in quanto le norme di conflitto che consentono di determinare la legge che si applica al contratto sono state uniformate negli Stati contraenti con la Convenzione 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Parti

Nel procedimento C-440/97,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Cour de cassation (Francia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

GIE Groupe Concorde e altri

e

il Comandante della nave «Suhadiwarno Panjan» e altri,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 sopramenzionata (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran-Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1) e dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann (relatore), presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet e R. Schintgen, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il GIE Groupe Concorde e altri, dall'avv. Didier Le Prado, patrocinante dinanzi al Conseil d'État e alla Cour de cassation;

- per la Pro Line Ltd e Sveriges Angarts Assurans Forening, dall'avv. Jean-Christophe Balat, patrocinante dinanzi al Conseil d'État e alla Cour de cassation;

- per il governo francese, dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore della sezione Diritto internazionale dell'economia e diritto comunitario della direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor Frédérik Million, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

- per il governo tedesco, dal signor Rolf Wagner, Regierungsdirektor presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente;

- per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Oscar Fiumara, avvocato dello Stato;

- per il governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor Lionel Persey, QC;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori José Luis Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, e Xavier Lewis, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali dei governi francese, italiano e del Regno Unito nonché della Commissione all'udienza del 15 dicembre 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 marzo 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con sentenza 9 dicembre 1997, pervenuta alla Corte il 29 dicembre seguente, la Cour de cassation, ai sensi del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha proposto una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 5, punto 1, di tale Convenzione (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che oppone sette compagnie di assicurazione nonché il GIE Groupe Concorde, primo fra i coassicuratori firmatari, con sede a Parigi (in prosieguo insieme: gli «assicuratori», al comandante della nave «Suhadiwarno Panjan», alla Pro Line Ltd (in prosieguo: la «Pro Line»), che ha sede ad Amburgo (Germania), e a quattro altri convenuti, in seguito alla constatazione di avarie nella fornitura di un carico di scatole di bottiglie di vino trasportate per via marittima.

La Convenzione di Bruxelles

L'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles stabilisce:

«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività (...)».

La causa a qua

4 Alcune scatole di vino sono state caricate nel porto di Le Havre (Francia) in contenitori imbarcati sulla nave «Suhadiwarno Panjan» per essere trasportate per via marittima fino al porto di Santos (Brasile) dalla Pro Line. A destinazione, sono state constatate avarie alla merce e ammanchi.

5 Gli assicuratori hanno indennizzato il destinatario. Surrogati nei suoi diritti, essi, con atto in data 22 settembre 1991, hanno citato per danni, in particolare, il comandante della nave e la Pro Line dinanzi al Tribunal de commerce di Le Havre, il quale, con sentenza 3 gennaio 1995, si è dichiarato incompetente.

6 Su opposizione presentata dagli assicuratori, la Cour d'appel di Rouen, con sentenza 24 maggio 1995, ha confermato l'incompetenza dei primi giudici in quanto, in particolare, Le Havre non era il luogo di esecuzione del contratto di trasporto.

7 Gli assicuratori hanno presentato contro questa sentenza un ricorso dinanzi alla Cour de cassation, facendo valere due motivi. Il primo motivo è stato respinto dalla Cour de cassation. Col secondo motivo, gli assicuratori addebitano alla sentenza della Cour d'appel di Rouen di aver affermato che il luogo di esecuzione dell'obbligazione di trasporto non era Le Havre, senza aver prima accertato quale legge disciplinasse il contratto di trasporto.

8 La Cour de cassation ha rilevato che infatti la Corte di giustizia ha dichiarato nella sentenza 6 ottobre 1976, causa 12/76, Tessili, 12/76 (Racc. pag. 1473), che il luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles è determinato in conformità alla legge che disciplina l'obbligo di cui è causa secondo le norme di conflitto del giudice adito, legge che può comprendere le disposizioni di una convenzione internazionale recante una legge uniforme (sentenza 29 giugno 1994, causa C-288/92, Custom Made Commercial, Racc. pag. I-2913), a meno che le parti non definiscano esse stesse tale luogo con una clausola valida in base al diritto che si applica al contratto (sentenza 17 gennaio 1980, causa 56/79, Zelger, Racc. pag. 89). Tuttavia, la Cour de cassation ha ritenuto opportuno chiedere alla Corte se potesse essere adottata una soluzione comunitaria autonoma.

9 In tale contesto, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte:

«Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione (...) se il luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita, ai sensi di tale testo, vada determinato conformemente alla legge applicabile all'obbligazione controversa secondo il diritto internazionale privato del giudice adito o se i giudici nazionali non debbano determinare il luogo di esecuzione dell'obbligazione ricercando, in funzione della natura del rapporto obbligatorio e delle circostanze della fattispecie, il luogo ove la prestazione è stata o doveva essere effettivamente fornita, senza dover rimandare alla legge applicabile all'obbligazione controversa secondo la norma di conflitto del foro».

Sulla questione pregiudiziale

10 Con tale questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l'espressione «luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev'essere eseguita», che è utilizzata all'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles per giustificare una competenza speciale in materia contrattuale, debba essere interpretata nel senso che rinvia al diritto sostanziale che si applica in forza delle norme di conflitto del giudice adito o debba ricevere un'interpretazione autonoma.

11 In via preliminare, occorre ricordare che la Corte si pronuncia, per quanto possibile, in senso favorevole ad una interpretazione autonoma, e non in riferimento al diritto nazionale, dei termini impiegati nella Convenzione di Bruxelles, in modo da garantire a questa piena efficacia conformemente agli scopi dell'art. 220 del Trattato CE (divenuto art. 293 CE), ai sensi del quale la Convenzione è stata stipulata (sentenza 13 luglio 1993, causa C-125/92, Mulox IBC, Racc. pag. I-4075, punto 10).

12 Tuttavia, la Corte ha sottolineato che nessuna opzione può essere accettata in modo esclusivo, poiché la soluzione migliore va studiata di volta in volta per ciascuna norma della Convenzione di Bruxelles (sentenze Tessili, sopra menzionata, punto 11 e 8 dicembre 1987, causa 144/86, Gubisch Maschinenfabrik, Racc. pag. 4861, punto 7).

13 Per quanto riguarda l'espressione «luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev'essere eseguita», la Corte ha dichiarato più volte che essa dev'essere interpretata nel senso che rinvia alla legge che disciplina l'obbligazione di cui è causa secondo le norme di conflitto del giudice adito (v. sentenze Tessili, punto 13, e Custom Made Commercial, punto 26, sopra menzionate).

14 E' vero che, in materia di contratti di lavoro, la Corte ha dichiarato che occorre determinare il luogo di esecuzione dell'obbligazione pertinente non con riferimento alla legge nazionale da applicare in base alle norme di conflitto del giudice adito, ma, al contrario, secondo criteri uniformi che essa deve definire basandosi sul sistema e sugli obiettivi della Convenzione di Bruxelles (sentenza Mulox IBC, sopra menzionata, punto 16), criteri che inducono a prendere in considerazione il luogo in cui il lavoratore esercita di fatto le attività convenute con il datore di lavoro (sentenza Mulox IBC, sopra menzionata, punto 20).

15 I governi tedesco e del Regno Unito nonché la Commissione auspicano una generalizzazione a tutti i tipi di contratto della tesi accolta nella sentenza Mulox IBC, sopra menzionata. A loro parere, gli obiettivi della Convenzione di Bruxelles, cioè la prevedibilità del foro competente, la certezza del diritto e la parità di trattamento dei singoli, militano a favore della determinazione di criteri uniformi che consentano, per ogni tipo di obbligazione contrattuale, o quanto meno per ogni tipo di contratto, una determinazione autonoma del luogo di esecuzione ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles.

16 I governi francese e italiano concludono invece per il mantenimento della giurisprudenza attuale della Corte. Pur riconoscendo che il ricorso alle norme di conflitto per determinare il luogo di esecuzione possa far sorgere difficoltà di attuazione e portare a risultati poco soddisfacenti, essi fanno osservare che un'interpretazione autonoma della nozione di luogo di esecuzione potrebbe essere operativa solo per alcuni contratti semplici, soluzione incompatibile con l'evoluzione costante della prassi contrattuale nel commercio internazionale. Essi aggiungono che, in considerazione della diversità delle proposte alternative formulate, spetta agli Stati contraenti, se lo ritengono opportuno, effettuare una scelta nell'ambito dei lavori di revisione della Convenzione di Bruxelles.

17 A tal riguardo, occorre rilevare che, al punto 14 della sentenza Tessili, sopramenzionata, la Corte ha motivato il rinvio alla legge che si applica al contratto per la determinazione del luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali con la constatazione che questa determinazione dipende dal contesto contrattuale al quale appartengono queste obbligazioni e con la circostanza che le normative nazionali dei vari Stati contraenti hanno, in materia di contratti, concezioni molto divergenti circa il luogo di esecuzione.

18 Per contro, l'abbandono, per il contratto di lavoro, del rinvio alla legge da applicare al contratto per la determinazione del luogo di esecuzione a favore della designazione del luogo in cui i fatti materiali che costituiscono l'esecuzione dell'obbligazione pertinente sono localizzati è stato giustificato con le specificità di questo tipo di contratti (v. sentenza Mulox IBC, sopra menzionata, punto 15), specificità che avevano già indotto la Corte a dichiarare che, per questi contratti, l'obbligazione da prendere in considerazione per l'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles è sempre quella che caratterizza tali contratti, vale a dire l'obbligazione del lavoratore di svolgere le attività convenute (v., in particolare, sentenze 26 maggio 1982, causa 133/81, Ivenel, Racc. pag. 1891, punto 20, e Mulox IBC, sopra menzionata, punto 14).

19 Ora, la Corte ha confermato che, quando queste particolarità specifiche mancano, non è né necessario né indicato identificare l'obbligazione che caratterizza il contratto e centralizzare nel suo luogo di esecuzione la competenza giudiziaria, a titolo di luogo di esecuzione, per le controversie relative a tutte le obbligazioni contrattuali (sentenza 15 gennaio 1987, causa 26/85, Shenavai, Racc. pag. 239, punto 17).

20 Questa interpretazione, sia per quanto riguarda il mantenimento della regola generale che si applica a tutti i contratti, sia per quanto riguarda la regola speciale stabilita per i contratti di lavoro, ha trovato conferma in occasione della conclusione della Convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione di Bruxelles, che ha dato all'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles la sua versione attualmente in vigore.

21 Del resto, sono in corso lavori di revisione della Convenzione di Bruxelles, nell'ambito dei quali sono state fatte valere difficoltà collegate all'applicazione dell'art. 5, punto 1, nella sua formulazione attuale come interpretata fino ad oggi dalla Corte. Numerose proposte di riforma di questa disposizione sono state successivamente presentate ed esaminate.

22 Inoltre, dalle discussioni dinanzi alla Corte nella presente causa sono risultate non solo posizioni contraddittorie tra, da un lato, due governi, che hanno presentato osservazioni a favore del mantenimento della giurisprudenza attuale, e, dall'altro, altri due governi e la Commissione, sostenitori di un nuovo approccio, ma anche divergenze sostanziali tra le proposte alternative formulate.

23 Alla luce di queste considerazioni, occorre sottolineare che il principio della certezza del diritto costituisce uno degli obiettivi della Convenzione di Bruxelles (v., sentenza 20 gennaio 1994, causa C-129/92, Owens Bank, pag. I-117, punto 32).

24 Questo principio richiede in particolare che le norme di competenza che derogano al principio generale della Convenzione di Bruxelles, quali l'art. 5, punto 1, siano interpretate in modo da consentire ad un convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato (sentenza 17 giugno 1992, causa C-261/91, Handte, Racc. pag. I-3967, punto 18).

25 Ora, risulta che la determinazione della nozione di luogo di esecuzione in funzione della natura del rapporto obbligatorio e delle circostanze della fattispecie, com'è suggerita dal giudice nazionale, è, nella versione attuale dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, insufficiente per risolvere le questioni collegate all'applicazione di questa disposizione.

26 Infatti, talune delle questioni che possono sorgere in tale contesto, quali l'identificazione dell'obbligazione contrattuale che è alla base dell'azione in giudizio così come, in caso di pluralità di obbligazioni, la ricerca dell'obbligazione principale, possono solo difficilmente essere risolte senza far riferimento alla legge applicabile.

27 Ne deriva che i criteri suggeriti dal giudice nazionale non possono del tutto dispensare il giudice adito dal determinare la legge che disciplina l'obbligazione controversa, al fine di pronunciarsi sulla sua competenza ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles.

28 Del resto, la Corte, traendo le conseguenze dall'importante collocazione generalmente accordata alla volontà delle parti dai diritti nazionali in materia di contratti, ha dichiarato che, qualora la legge da applicarsi consenta ai contraenti, alle condizioni che essa determina, di designare il luogo in cui l'obbligazione va adempiuta, senza imporre particolari requisiti formali, l'accordo circa il luogo dell'adempimento è sufficiente a radicare nello stesso luogo la competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles (sentenza Zelger, sopra citata, punto 5), con riserva che questo luogo presenti un collegamento effettivo con la materia del contratto (sentenza 20 febbraio 1997, causa C-106/95, MSG, Racc. pag. I-911, punti 30 e 31).

29 Alla luce di queste considerazioni non sembra giustificato sostituire i criteri suggeriti dal giudice nazionale all'interpretazione precedentemente data dalla Corte, secondo la quale la determinazione del luogo di esecuzione dev'essere effettuata in base alla legge che disciplina l'obbligazione controversa. Questa soluzione presenta inoltre il vantaggio di far coincidere il giudice competente con il luogo in cui l'obbligazione di cui trattasi dev'essere eseguita secondo la legge che ad essa si applica. Ora, è la considerazione secondo cui il luogo di esecuzione costituisce normalmente un collegamento particolarmente stretto tra la controversia e il giudice competente che, ai fini dell'economia processuale, ha motivato la norma di competenza speciale prevista all'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles in materia contrattuale (sentenze Shenavai, punto 18, e Custom Made Commercial, punti 12 e 13).

30 Occorre aggiungere che la legge che si applica alla determinazione del luogo di esecuzione non rischia di variare a seconda del giudice adito, in quanto le norme di conflitto che consentono di determinare la legge che si applica al contratto sono state uniformate negli Stati contraenti con la Convenzione 19 giugno 1980 sulla legge che si applica alle obbligazioni contrattuali (GU L 266, pag. 1), come modificata dalla Convenzione 10 aprile 1984 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 146, pag. 1), dalla Convenzione 18 maggio 1992 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 333, pag. 1) e dalla Convenzione 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 10).

31 Spetta al legislatore nazionale, unico competente in tale settore, definire un luogo di esecuzione che tenga equamente conto, al tempo stesso, degli interessi di una buona amministrazione della giustizia e di quelli di una tutela sufficiente dei singoli. In quanto il diritto nazionale lo autorizza, il giudice può così essere chiamato a determinare il luogo di esecuzione tenendo conto dei criteri suggeriti dal giudice nazionale, cioè ricercando, in funzione della natura del rapporto obbligatorio e delle circostanze del caso di specie, il luogo in cui la prestazione è stata o doveva essere effettivamente fornita.

32 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles dev'essere interpretato nel senso che il luogo in cui l'obbligazione è stata o dev'essere eseguita, ai sensi di questa disposizione, dev'essere determinato in conformità alla legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

33 Le spese sostenute dai governi francese, tedesco, italiano e del Regno Unito nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour de cassation, con sentenza 9 dicembre 1997, dichiara:

L'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran-Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica e dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, dev'essere interpretato nel senso che il luogo in cui l'obbligazione è stata o dev'essere eseguita, ai sensi di questa disposizione, dev'essere determinato in conformità alla legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito.


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