Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 maggio 2005. Société financière et industrielle du Peloux contro Axa Belgium e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Grenoble - Francia. Convenzione di Bruxelles - Competenza in materia di contratti assicurativi - Proroga di giurisdizione pattuita tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi domicilio nello stesso Stato contraente - Efficacia della clausola attributiva di competenza nei confronti dell'assicurato che non abbia approvato tale clausola - Assicurato avente domicilio in un altro Stato contraente. Causa C-112/03.

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Convenzione di Bruxelles
Competenza in materia di contratti assicurativi
Proroga di giurisdizione pattuita tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi domicilio nello stesso Stato contraente
Efficacia della clausola attributiva di competenza nei confronti dell'assicurato che non abbia approvato tale clausola
Assicurato avente domicilio in un altro Stato contraente.
Summary
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Massima

Una clausola attributiva di competenza, stipulata conformemente all’art. 12, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, dalla convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, disposizione che consente ad un contraente dell’assicurazione e ad un assicuratore aventi al momento della conclusione del contratto il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato anche nel caso in cui l’evento dannoso si produca all’estero, non è opponibile all’assicurato beneficiario di tale contratto che non abbia espressamente sottoscritto la detta clausola e sia domiciliato in uno Stato contraente diverso da quello del contraente dell’assicurazione e dell’assicuratore.

Da un lato, infatti, l’opponibilità di una tale clausola priverebbe tale assicurato beneficiario della possibilità di adire sia il giudice del luogo dell’evento dannoso, sia quello del proprio domicilio, obbligandolo a far valere le proprie pretese nei confronti dell’assicuratore davanti al giudice del domicilio di quest’ultimo, e, dall’altro, consentirebbe all’assicuratore, nell’ambito di un’azione contro l’assicurato beneficiario, di adire il giudice del proprio domicilio. Orbene, una siffatta interpretazione condurrebbe ad accettare una proroga di giurisdizione a favore dell’assicuratore e a ignorare l’obiettivo della tutela della persona economicamente più debole, nel caso di specie l’assicurato beneficiario, che deve poter agire e difendersi davanti al giudice del proprio domicilio.

(v. punti 32, 39-40, 43 e dispositivo)

Bibliographic notice

Publication reference

  • Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 2005 I-03707

Document number

  • ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:280

  • Celex-Nr.: 62003CJ0112

Authentic language

  • Authentic language: francese

Dates

  • Date of document: 12/05/2005

  • Date lodged: 13/03/2003

Miscellaneous information

  • Author: Corte di giustizia

  • Country or organisation from which the decision originates: Francia

  • Form: Sentenza

Procedure

  • Type of procedure: Domanda pregiudiziale

  • Judge-Rapportuer: Klučka

  • Advocate General: Tizzano

  • Observations: EUMS, Francia, Regno Unito, Commissione europea, EUINST

  • National court:

    • *A9* Cour d'appel de Grenoble, arrêt du 20/02/2003 (02/03628)

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Document text

Causa C-112/03

Société financière et industrielle du Peloux

contro

Axa Belgium e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Grenoble)

«Convenzione di Bruxelles — Competenza in materia di contratti assicurativi — Proroga di giurisdizione pattuita tra un contraente dell’assicurazione e un assicuratore aventi domicilio nello stesso Stato contraente — Efficacia della clausola attributiva di competenza nei confronti dell’assicurato che non abbia approvato tale clausola — Assicurato avente domicilio in un altro Stato contraente»

Conclusioni dell’avvocato generale A. Tizzano, presentate il 16 dicembre 2004

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 maggio 2005

Massime della sentenza

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Competenza in materia di assicurazioni — Proroga di giurisdizione — Clausola attributiva di competenza convenuta tra un assicurato e un assicuratore domiciliati in uno stesso Stato contraente — Inopponibilità ad un assicurato beneficiario che non ha sottoscritto la clausola e che ha il suo domicilio in un altro Stato contraente
(Convenzione 27 settembre 1968, art. 12, punto 3)

Una clausola attributiva di competenza, stipulata conformemente all’art. 12, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, dalla convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, disposizione che consente ad un contraente dell’assicurazione e ad un assicuratore aventi al momento della conclusione del contratto il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato anche nel caso in cui l’evento dannoso si produca all’estero, non è opponibile all’assicurato beneficiario di tale contratto che non abbia espressamente sottoscritto la detta clausola e sia domiciliato in uno Stato contraente diverso da quello del contraente dell’assicurazione e dell’assicuratore.

Da un lato, infatti, l’opponibilità di una tale clausola priverebbe tale assicurato beneficiario della possibilità di adire sia il giudice del luogo dell’evento dannoso, sia quello del proprio domicilio, obbligandolo a far valere le proprie pretese nei confronti dell’assicuratore davanti al giudice del domicilio di quest’ultimo, e, dall’altro, consentirebbe all’assicuratore, nell’ambito di un’azione contro l’assicurato beneficiario, di adire il giudice del proprio domicilio. Orbene, una siffatta interpretazione condurrebbe ad accettare una proroga di giurisdizione a favore dell’assicuratore e a ignorare l’obiettivo della tutela della persona economicamente più debole, nel caso di specie l’assicurato beneficiario, che deve poter agire e difendersi davanti al giudice del proprio domicilio.

(v. punti 32, 39-40, 43 e dispositivo)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

12 maggio 2005 (*)

«Convenzione di Bruxelles – Competenza in materia di contratti assicurativi – Proroga di giurisdizione pattuita tra un contraente dell’assicurazione e un assicuratore aventi domicilio nello stesso Stato contraente – Efficacia della clausola attributiva di competenza nei confronti dell’assicurato che non abbia approvato tale clausola – Assicurato avente domicilio in un altro Stato contraente»

Nel procedimento C‑112/03,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all’interpretazione da parte di quest’ultima della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Cour d’appel de Grenoble (Francia), con decisione 20 febbraio 2003, pervenuta in cancelleria il 13 marzo 2003, nella causa

Société financière et industrielle du Peloux

contro

Axa Belgium e altri,
Gerling Konzern Belgique SA,
Établissements Bernard Laiterie du Chatelard,
Calland Réalisations SARL,
Joseph Calland,
Maurice Picard,
Abeille Assurances Cie,
Mutuelles du Mans SA,
SMABTP,
Axa Corporate Solutions Assurance SA,
Zurich International France SA,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Makarczyk, P. Kūris e J. Klučka (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 ottobre 2004,

viste le osservazioni scritte presentate:

– per l’Axa Belgium e a., dagli avv.ti. J.‑P. Caston e I. Scheidecker;

– per la Gerling Konzern Belgique SA, dallo studio di avvocati SCP HPMBC Rostain;

– per la Mutuelles du Mans SA, dall’avv. C. Michel;

– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Bodard‑Hermant, in qualità di agenti;

– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra R. Caudwell, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra J. Stratford, barrister;

– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.‑M. Rouchaud‑Joët, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 dicembre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 12, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e dalla convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

2 La domanda di cui trattasi è stata presentata nell’ambito del procedimento, fondato su un ricorso per incompetenza (contredit de compétence), pendente dinanzi alla Cour d’appel de Grenoble tra la Société financière et industrielle du Peloux, precedentemente denominata Plast’Europ SA (in prosieguo: la «SFIP»), società di diritto francese, e le società assicurative Axa Belgium, precedentemente denominata AXA Royale Belge SA (in prosieguo: la «Axa Belgium»), Zurich Assurances SA (in prosieguo: la «Zurich Assurances»), AIG Europe SA (in prosieguo: la «AIG Europe»), Fortis Corporate Insurance SA (in prosieguo: la «Fortis»), Gerling Konzern Belgique SA (in prosieguo: la «Gerling»), Axa Corporate Solutions Assurance SA (in prosieguo: la «Axa Corporate») e Zurich International France SA (in prosieguo: la «Zurich International France») in merito all’efficacia di una clausola di proroga della giurisdizione nel contesto dell’azione di garanzia promossa dalla SFIP contro i suoi assicuratori nel contesto di una polizza gruppo.

Contesto normativo
L’art. 7 della Convenzione di Bruxelles, figurante nella sezione 3 del titolo II relativa alla competenza in materia assicurativa, prevede:

«In materia di assicurazioni, la competenza è regolata dalla presente sezione (...)».

4 L’art. 8 della suddetta Convenzione dispone:

«L’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere convenuto:

1) davanti ai giudici dello Stato in cui ha il domicilio, oppure

2) in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente dell’assicurazione, oppure

3) se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato contraente presso il quale sia stata proposta l’azione contro l’assicuratore delegato della coassicurazione.

(...)».

5 L’art. 9 della stessa Convenzione così recita:

«Inoltre l’assicuratore può essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione di responsabilità civile (…)».

«In materia di assicurazione di responsabilità civile, l’assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti al giudice presso cui è stata proposta l’azione esercitata dalla persona lesa contro l’assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.

(...)».

7 L’art. 11 della suddetta Convenzione prevede quanto segue:

«Salve le disposizioni dell’articolo 10, terzo comma, l’azione dell’assicuratore può esser proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell’assicurazione, assicurato o beneficiario.

(...)».

8 L’art. 12 della stessa Convenzione dispone:

«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con una convenzione:

(…)

2) che consenta al contraente dell’assicurazione, all’assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione, o

3) che, conclusa tra un contraente dell’assicurazione ed un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l’evento dannoso si produca all’estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti dette convenzioni,

(…)».

9 Ai sensi dell’art. 17 della Convenzione di Bruxelles, figurante alla sezione 6 del titolo II, relativo alla proroga di competenza:

«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest’ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o,

b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro

(…)

(…)

Le clausole attributive di competenza (...) non sono valide se in contrasto con le disposizioni [dell’art.] 12 (…).

(…)».

La causa principale e la questione pregiudiziale

10 La Calland Réalisations SARL (in prosieguo: la «Calland»), assicurata presso la Abeille Assurances Cie (in prosieguo: la «Abeille»), compagnia assicurativa di diritto francese, ha intrapreso nel 1990 la costruzione di un centro di produzione di formaggi per conto della Établissements Bernard Laiterie du Chatelard (in prosieguo: la «Laiterie du Chatelard»), società di diritto francese, realizzando una serie di lavori di costruzione per mezzo di pannelli fabbricati dalla SFIP.

11 Una perizia richiesta dalla Laiterie du Chatelard ha riscontrato l’esistenza di difetti nella progettazione e nella fabbricazione dei pannelli, che rendevano i locali inidonei alla loro destinazione. Il costo dei lavori di ripristino è stato stimato pari a circa EUR 610 000.

12 La SFIP era assicurata, all’epoca dei suddetti lavori, presso diversi assicuratori francesi che hanno prestato una garanzia in primo o in secondo rischio. In quanto filiale della Recticel SA (in prosieguo: la «Recticel»), società di diritto belga, era assicurata anche presso vari assicuratori belgi, che prestavano garanzia in secondo rischio nel contesto di una polizza gruppo sottoscritta dalla Recticel ed estesa alla SFIP con una clausola addizionale 8 luglio 1988, avente effetto retroattivo a partire dal 7 giugno 1988, data dell’entrata di detta società nel gruppo Recticel. Il capitolo VII, clausola K, del suddetto contratto prevede che «in caso di controversia in merito al presente contratto, la compagnia si assoggetterà alla giurisdizione del foro del domicilio del sottoscrittore». Il giudice del rinvio osserva che tale clausola manifestamente non è stata imposta dall’assicuratore.

13 Con atti risalenti al 1° e al 12 marzo 2001, la Laiterie du Chatelard ha citato in giudizio, per ottenere il risarcimento del danno da essa subìto, dinanzi al Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu (Francia), le seguenti società:

– la Calland, che è stata posta in liquidazione stragiudiziale e poi nuovamente citata nella persona dei suoi due amministratori sigg. Calland e M. Picard;

– la Abeille, assicuratore della Calland;

– la SFIP;

– la SMABTP, che assicurava la responsabilità professionale della SFIP;

– la AXA Global Risks SA (in prosieguo: la «AXA Global Risks»), che forniva alla SFIP la copertura «rischi diversi»;

– la Zurich International, che forniva alla SFIP la copertura «rischi diversi».

14 Il 5 giugno 2001 quest’ultima ha chiamato in garanzia i suoi assicuratori francesi che prestavano garanzia in secondo rischio, vale a dire la Zurich International France e la Axa Corporate, che aveva rilevato la AXA Global Risks.

15 Il 21 giugno 2001 la SFIP ha chiamato in garanzia, ex art. 10, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, i suoi assicuratori belgi in secondo rischio, coassicuratori nel contesto della polizza gruppo, ossia la Axa Belgium, la Zurich Assurances, la AIG, la Fortis e la Gerling (in prosieguo: i «coassicuratori belgi»).

16 I coassicuratori belgi hanno eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, invocando la clausola attributiva di competenza contenuta nella polizza gruppo.

17 Applicando la clausola K di cui al capitolo VII del suddetto contratto con sentenza 13 settembre 2002 il Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu ha rinviato la causa al Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio), luogo del domicilio della Recticel, sottoscrittore della polizza gruppo, perché si deliberasse in merito alle domande della SFIP nei confronti dei coassicuratori belgi.

18 Il 27 settembre 2002 la SFIP ha presentato ricorso per incompetenza dinanzi alla Cour d’appel de Grenoble.

19 Dinanzi a quest’ultima la SFIP ha sostenuto che una clausola attributiva di competenza fondata sull’art. 12, n. 3, della Convenzione di Bruxelles non poteva essere opposta dall’assicuratore a un beneficiario che non abbia espressamente sottoscritto il contratto assicurativo in cui figura tale clausola. La Laiterie du Chatelard e la SMABTP hanno aderito agli argomenti presentati dalla SFIP.

20 Alla luce di questi elementi la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione:

«Se l’assicurato beneficiario di un contratto d’assicurazione per conto di chi spetta, concluso tra un contraente dell’assicurazione (sottoscrittore) e un assicuratore aventi entrambi domicilio nello stesso Stato membro, possa essere vincolato dalla clausola che attribuisce competenza alle autorità giurisdizionali di detto Stato, quando l’assicurato non abbia personalmente approvato tale clausola, il danno si sia verificato in un altro Stato membro, e l’assicurato abbia altresì citato, dinanzi ad un’autorità giurisdizionale di quest’ultimo Stato, assicuratori aventi domicilio nello stesso».

Sulla questione pregiudiziale

21 Mediante la questione sottoposta il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una clausola di proroga di competenza, stipulata in conformità all’art. 12, punto 3, della Convenzione di Bruxelles in un contratto assicurativo stipulato tra un contraente dell’assicurazione e un assicuratore, sia efficace nei confronti dell’assicurato beneficiario di detto contratto che non abbia espressamente sottoscritto la clausola in questione e che abbia domicilio in un altro Stato contraente diverso da quello del contraente dell’assicurazione e dell’assicuratore.

Osservazioni sottoposte alla Corte

22 I coassicuratori belgi e il governo del Regno Unito fanno riferimento alla sentenza 14 luglio 1983 (causa 201/82, Gerling e a., Racc. pag. 2503), ai sensi della quale la Corte ha statuito che, in caso di contratto di assicurazione fra un assicuratore ed un contraente, stipulato da quest’ultimo per sé e in favore di terzi e contenente una clausola di proroga della competenza con riferimento a controversie promuovibili dai detti terzi, questi ultimi possono far valere la suddetta clausola anche qualora non la abbiano espressamente sottoscritta, se la condizione della forma scritta, posta dall’art. 17 della Convenzione di Bruxelles, sia stata soddisfatta nei rapporti fra l’assicuratore e il contraente dell’assicurazione, e il consenso dell’assicuratore in proposito sia stato manifestato chiaramente. Al punto 18 della sentenza in questione, la Corte ha statuito come la Convenzione di cui trattasi abbia previsto espressamente la possibilità di stipulare clausole di proroga della competenza, non soltanto in favore del contraente dell’assicurazione, parte nel contratto, ma anche in favore dell’assicurato e del beneficiario che, per ipotesi, non sono parti nel contratto qualora non vi sia coincidenza fra queste varie persone, e che possono anche non essere noti al momento della firma del contratto. I coassicuratori belgi deducono da tale sentenza che la Corte ha già ammesso l’opponibilità della clausola di proroga della competenza all’assicurato beneficiario, senza che quest’ultimo sia tenuto a soddisfare a sua volta i requisiti di cui all’art. 17 della Convenzione di Bruxelles.

23 La Commissione reputa, per contro, che l’assicurato beneficiario sia coperto dal contratto assicurativo, senza essere vincolato dalla clausola di proroga della competenza, per il solo fatto della tutela automatica e imperativa di cui beneficia qualsiasi «parte debole». Dalla giurisprudenza della Corte emergerebbe che il beneficiario che non abbia sottoscritto un contratto stipulato a favore di terzi può avvalersi della clausola di proroga della giurisdizione, senza che, viceversa, tale clausola gli sia opponibile. Inoltre, la Commissione osserva che l’art. 12, punto 2, della Convenzione di Bruxelles, indicato nella citata sentenza Gerling e a., fa esplicito riferimento alla situazione dell’assicurato beneficiario e al fatto che le clausole di elezione del foro contemplate dalla suddetta clausola sono facoltative e giovano esclusivamente alla «parte debole». Di conseguenza, l’assicurato e il beneficiario sarebbero inclusi nell’elenco delle parti che possono sottoscrivere o invocare la clausola di cui trattasi. Tuttavia, l’art. 12, punto 3, della Convenzione di Bruxelles consentirebbe di inserire una clausola di elezione del foro la cui natura esclusiva sarebbe indiscussa, che non menzionerebbe il terzo beneficiario e che, pertanto, non sarebbe opponibile a quest’ultimo.

24 I coassicuratori belgi e il governo del Regno Unito affermano che la clausola di proroga della competenza, conforme all’art. 12, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, è stata stipulata su proposta del contraente dell’assicurazione e che, pertanto, l’argomento relativo al principio di tutela dell’assicurato, «parte debole» del contratto, sarebbe inoperante. A giudizio di tutti i coassicuratori, le eccezioni relative al contratto che l’assicuratore può opporre al contraente dell’assicurazione sono opponibili anche all’assicurato beneficiario, sempre libero di contestare una clausola stipulata a suo favore, qualora gli obblighi ad essa connessi non siano adeguati a detto assicurato. Nella fattispecie di cui alla causa principale, l’assicurato beneficiario invocherebbe, nei confronti degli assicuratori, determinati diritti relativi ad un «insieme contrattuale» nel quale rientra la controversa clausola di attribuzione di competenza e non può trincerarsi dietro il fatto di essere un assicurato francese del tutto autonomo in quanto, nel contesto di una polizza gruppo, risulta dipendere completamente e direttamente dalla Recticel per la gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri.

25 Con la stessa logica, i coassicuratori belgi fanno riferimento alla sentenza 19 febbraio 2002, causa C‑256/00, Besix (Racc. pag. I‑1699), e reputano che la Convenzione di Bruxelles miri a garantire alle parti la prevedibilità e la certezza dei loro rapporti giuridici e ad evitare, per quanto possibile, il moltiplicarsi dei fori competenti relativamente al medesimo contratto per prevenire il rischio di pronunce contrastanti e per facilitare così il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali al di fuori dello Stato nel quale sono state pronunciate.

26 I governi francese e britannico aderiscono a tali osservazioni e aggiungono che si dovrebbe attribuire rilevanza alla volontà liberamente espressa delle parti nonché alla certezza del diritto in ambito assicurativo. Infatti, in presenza di tale tipo di contratto di assicurazione diretto a ricomprendere varie società di un medesimo gruppo in diversi Stati, si dovrebbe prevedere che controversie di diversa natura che potrebbero insorgere dall’applicazione di un siffatto contratto siano soggette allo stesso giudice. Una siffatta interpretazione della Convenzione di Bruxelles consentirebbe quindi di garantire l’uniformità d’interpretazione del contratto assicurativo, di evitare l’eventuale coesistenza di decisioni contraddittorie e il moltiplicarsi dei contenziosi. Tale interpretazione contribuirebbe pertanto alla realizzazione di un mercato europeo dell’assicurazione.

27 La Commissione sostiene altresì che l’inopponibilità delle clausole di elezione del foro all’assicurato è tale da originare una situazione di imprevedibilità per le compagnie assicurative che possono essere in tal modo convenute dinanzi a un giudice al di fuori delle loro previsioni. Si dovrebbe tuttavia ammettere che il legislatore comunitario ha preferito porre in rilievo l’obiettivo della tutela degli assicurati.

Risposta della Corte

28 In limine, si deve rammentare che la Convenzione di Bruxelles va interpretata tenendo conto tanto del suo sistema e dei suoi obiettivi specifici quanto del suo collegamento con il Trattato CE (v. sentenza 6 ottobre 1976, causa 12/76, Tessili, Racc. pag. 1473, punto 9).

29 A tale proposito la Convenzione di Bruxelles prevede, alla sezione 3 del titolo II, un sistema autonomo di ripartizione delle competenze giurisdizionali in materia di assicurazioni. Gli artt. 8‑10 della suddetta Convenzione prevedono segnatamente che l’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere convenuto davanti ai giudici dello Stato contraente in cui ha il domicilio, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente dell’assicurazione, davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione di responsabilità civile, e davanti al giudice presso cui è stata proposta l’azione esercitata dalla persona lesa contro l’assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta. Inoltre, l’art. 11 della stessa Convenzione dispone che l’azione dell’assicuratore può esser proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell’assicurazione, assicurato o beneficiario.
30 Secondo una giurisprudenza costante, dall’esame delle disposizioni della suddetta sezione, chiarite dai lavori preparatori, risulta che, offrendo all’assicurato una gamma di competenze più estesa di quella offerta all’assicuratore ed escludendo qualsiasi possibilità di stabilire una clausola di proroga della competenza a favore di quest’ultimo, le dette disposizioni si sono ispirate ad una preoccupazione di tutela dell’assicurato, il quale, nella maggior parte dei casi, si trova di fronte ad un contratto predeterminato le cui clausole non possono più essere oggetto di trattative ed è la persona economicamente più debole (v. sentenze 14 luglio 1983, Gerling e a., cit., punto 17, e 13 luglio 2000, causa C‑412/98, Group Josi, Racc. pag. I‑5925, punto 64).

31 In materia di contratti assicurativi, l’obiettivo di tutela della persona economicamente più debole è altresì garantito mediante l’introduzione di limiti all’autonomia delle parti per quanto riguarda la proroga di competenza. In tal senso, l’art. 12 della Convenzione di Bruxelles contiene un elenco tassativo delle ipotesi in cui le parti possono derogare alle norme sancite dalla sezione 3 del titolo II di cui alla detta Convenzione. Inoltre, ai sensi dell’art. 17, quarto comma, della Convenzione di cui trattasi, le clausole attributive di competenza non sono valide se in contrasto con le disposizioni dell’art. 12. Da tali disposizioni emerge che la Convenzione in questione prevede un sistema in cui le deroghe alle regole di competenza in materia assicurativa devono essere interpretate restrittivamente.

32 In particolare, l’art. 12, punto 3, della Convenzione di Bruxelles consente a un contraente dell’assicurazione e a un assicuratore aventi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti dette convenzioni, anche nel caso in cui l’evento dannoso si produca all’estero. Una siffatta clausola è ammessa dalla Convenzione di Bruxelles in quanto non è in grado di privare il contraente dell’assicurazione, la parte più debole, di un’adeguata protezione. Infatti, come osserva l’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, se, in tale ipotesi, il suddetto contraente viene privato della possibilità di adire il giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, è comunque in grado di adire il giudice del suo stesso domicilio.

33 Pertanto, il principio di autonomia delle parti consente al contraente dell’assicurazione, la parte più debole del contratto, di rinunciare a una delle due forme di tutela attribuite dalla Convenzione di Bruxelles. Tuttavia, a causa dell’inderogabilità dell’obiettivo di tutela della persona economicamente più debole, tale autonomia non è talmente ampia da includere la possibilità per il suddetto contraente di rinunciare alla competenza del giudice del luogo in cui ha il domicilio. Infatti, in quanto parte più debole, non deve essere scoraggiata dall’agire in giudizio vedendosi obbligata a proporre l’azione dinanzi ai giudici dello Stato sul cui territorio risiede la sua controparte (v., in via analogica, per un consumatore, sentenza 20 gennaio 2005, causa C‑464/01, Gruber, Racc. pag. I‑439, punto 34).

34 È alla luce di tali considerazioni che si deve stabilire se una clausola attributiva di competenza, pattuita conformemente all’art. 12, punto 3, della Convenzione di Bruxelles tra un contraente dell’assicurazione e un assicuratore, sia o meno opponibile a un assicurato beneficiario avente il suo domicilio in uno Stato contraente diverso da quello del contraente e dell’assicuratore.

35 La Convenzione di Bruxelles, in particolare, il suo art. 12, punto 3, non contribuisce a precisare gli effetti, per l’assicurato o il beneficiario del contratto di assicurazione, di una siffatta clausola di proroga della competenza. Un’interpretazione letterale delle disposizioni contenute nella suddetta Convenzione non consente quindi di stabilire se e, all’occorrenza, a quali condizioni tale clausola sia opponibile da parte dell’assicuratore a un assicurato beneficiario, qualora quest’ultimo abbia il suo domicilio in uno Stato membro diverso da quello del contraente dell’assicurazione e dell’assicuratore.

36 Date tali circostanze, come emerge al punto 28 della presente sentenza, spetta alla Corte interpretare le disposizioni della Convenzione di Bruxelles tenendo conto del suo sistema e degli obiettivi generali della suddetta Convenzione.

37 A tale riguardo, si deve rammentare che l’assicurato beneficiario, come il contraente dell’assicurazione, è tutelato dalla Convenzione di Bruxelles in quanto persona economicamente più debole ai sensi della citata sentenza Gerling e a.

38 Di conseguenza, l’opponibilità di una clausola di proroga della competenza fondata sull’art. 12, punto 3, di detta Convenzione a un assicurato beneficiario in ogni caso potrà essere ammessa solo qualora non contrasti con l’obiettivo di tutela della persona economicamente più debole.

39 Orbene, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 62 e 67 delle sue conclusioni, l’opponibilità di tale clausola comporterebbe gravi conseguenze per un assicurato beneficiario che non l’abbia sottoscritta e che sia domiciliato in un altro Stato contraente. Infatti, essa priverebbe, da un lato, tale assicurato della possibilità di adire sia il giudice del luogo dell’evento dannoso sia quello del proprio domicilio, obbligandolo a coltivare le proprie pretese nei confronti dell’assicuratore davanti al giudice del domicilio di quest’ultimo. Dall’altro, consentirebbe all’assicuratore, nell’ambito di un’azione contro l’assicurato beneficiario, di adire il giudice del proprio domicilio.

40 Una siffatta interpretazione condurrebbe ad accettare una proroga di giurisdizione a favore dell’assicuratore e a ignorare l’obiettivo della tutela della persona economicamente più debole, nel caso di specie l’assicurato beneficiario, che deve poter agire e difendersi davanti al giudice del proprio domicilio.

41 È del resto per rafforzare tale tutela, già sancita al punto 17 della citata sentenza Gerling e a., dell’assicurato beneficiario, la persona economicamente più debole, che l’art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), è stato formulato in modo da consentire, espressamente, all’assicurato o al beneficiario di un contratto assicurativo di convenire l’assicuratore dinanzi al giudice del luogo del proprio domicilio, mentre l’art. 8, primo comma, punto 2, della Convenzione di Bruxelles prevede solo la competenza in capo al giudice del luogo del domicilio del contraente dell’assicurazione, senza stabilire se l’assicuratore possa o meno essere convenuto dinanzi al giudice del domicilio dell’assicurato o del beneficiario.

42 Peraltro, la citata sentenza Gerling e a., contrariamente a quanto asseriscono i coassicuratori belgi e il governo del Regno Unito, non può essere invocata a sostegno della tesi sull’opponibilità in quanto, da un lato, nella suddetta sentenza era in questione una clausola attributiva di competenza fondata sull’art. 12, punto 2, della Convenzione di Bruxelles, che autorizza espressamente le parti del contratto a concordare una clausola, non esclusiva ma facoltativa, di proroga della competenza, stipulata a esclusivo vantaggio del contraente dell’assicurazione, dell’assicurato o del beneficiario e, dall’altro, nella stessa sentenza, la Corte si è pronunciata solo in merito all’opponibilità di una siffatta clausola da parte di un terzo, l’assicurato beneficiario, nei confronti dell’assicuratore, e non sull’ipotesi contraria. Come osserva l’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, la possibilità, per l’assicurato beneficiario del contratto di assicurazione, di opporre tale clausola all’assicuratore non può arrecargli un pregiudizio, ma mira, al contrario, aggiungendo un foro ulteriore a quelli previsti in materia di assicurazioni dalla Convenzione di Bruxelles, a rafforzare la tutela della persona economicamente più debole.

43 Da tutte le considerazioni che precedono si evince che occorre risolvere la questione sottoposta nel modo seguente:

Una clausola attributiva di competenza, stipulata conformemente all’art. 12, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, non è opponibile all’assicurato beneficiario di tale contratto che non abbia espressamente sottoscritto la suddetta clausola e sia domiciliato in uno Stato contraente diverso da quello del contraente dell’assicurazione e dell’assicuratore.

Sulle spese

44 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, salvo quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Una clausola attributiva di competenza, stipulata conformemente all’art. 12, punto 3, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica, dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, non è opponibile all’assicurato beneficiario di tale contratto che non abbia espressamente sottoscritto la suddetta clausola e sia domiciliato in uno Stato contraente diverso da quello del contraente dell’assicurazione e dell’assicuratore.

Firme

* Lingua processuale: il francese.

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