82/972/CEE: Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Publication reference
In force
GU L 388 del 31.12.1982, pagg. 1-36 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

edizione speciale in lingua romena: capitolo 19 tomo 010 pag. 118 - 153

edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 003 pag. 234 - 269

edizione speciale in lingua croata: capitolo 19 tomo 004 pag. 3 - 38

edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 19 tomo 010 pag. 118 - 153

edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 003 pag. 234 - 269

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Bibliographic notice

Authentic language

  • Authentic language: danese, tedesco, greco, inglese, francese, irlandese, italiano, neerlandese

Document number

  • ELI Identifier: http://data.europa.eu/eli/convention/1982/972/oj

  • Celex-Nr.: 41982A1025(01)

Dates

  • Date of document: 25/10/1982

  • Date of effect: 01/10/1989 ; entrata in vigore vedi art. 15

  • Date of effect: 01/04/1989 ; entrata in vigore vedi art. 15

  • Date of signature: 25/10/1982 ; Lussemburgo

  • Date of end of validity: ---

Miscellaneous information

  • Author: Rappresentanti dei Governi degli Stati membri

  • Form: Convenzione

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Document text

CONSIGLIO - CONVENZIONE relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla Convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord - (82/972/CEE)

PREAMBOLO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

CONSIDERANDO che la Repubblica ellenica, divenendo membro della Comunità, si è impegnata ad aderire alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ed al protocollo relativo all'interpretazione di tale convenzione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri della Comunità per apportarvi i necessari adattamenti,

HANNO DECISO di concludere la presente convenzione ed a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

Jean GOL,

Vice primo ministro,

Ministro della giustizia e delle riforme istituzionali;

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA:

Erik NINN-HANSEN,

Ministro della giustizia;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Hans Arnold ENGELHARD,

Ministro federale della giustizia;

Dr. Günther KNACKSTEDT,

Ambasciatore della Repubblica federale di Germania nel Lussemburgo;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:

Georges-Alexandre MANGAKIS,

Ministro della giustizia;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

Robert BADINTER,

Guardasigilli,

Ministro della giustizia;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA:

Sean DOHERTY,

Ministro della giustizia;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Clelio DARIDA,

Ministro della giustizia;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

Colette FLESCH,

Vicepresidente del governo,

Ministro della giustizia;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

J. de RUITER,

Ministro della giustizia;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

Peter Lovat FRASER, Esquire,

Solicitor-general per la Scozia,

Dipartimento del Lord Advocate;

I QUALI, riuniti in sede di Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. La Repubblica ellenica aderisce alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, in appresso denominata «convenzione del 1968», nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, in appresso denominato «protocollo del 1971», con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla. sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, in appresso denominata «convenzione del 1978».

2. L'adesione della Repubblica ellenica si estende in particolare all'articolo 25, paragrafo 2, ed agli articoli 35 e 36 della convenzione del 1978.

Articolo 2

Gli adattamenti apportati dalla presente convenzione alla convenzione del 1968 e al protocollo del 1971, adattati dalla convenzione del 1978, figurano nei titoli II, III e IV.

TITOLO II

Adattamenti della Convenzione del 1968

Articolo 3

Il seguente testo è inserito all'articolo 3, secondo comma della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 4 della convenzione del 1978, tra il terzo e il quarto trattino:

«- in Grecia: l'articolo 40 del codice di procedura civile

(Êþäéêáò ÐïëéôéêÞò Äéêïíïìßáò),».

Articolo 4

Il seguente testo è inserito all'articolo 32, primo comma, della convenzione del 1968, modificata dall'articolo 16 della convenzione del 1978, tra il terzo e il quarto trattino:

«- in Grecia, al ìïíïìåëÝò ðñùôïäéêåßï,».

Articolo 5

1. Il seguente testo è inserito all'articolo 37, primo comma, della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 17 della convenzione del 1978, tra il terzo e il quarto trattino:

«- in Grecia, davanti all' Åöåôåßï,».

2. Il teso dell'articolo 37, secondo comma, primo trattino, della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 17 della convenzione del 1978, è sostituito dal testo seguente:

«- ricorso in cassazione in Belgio, Grecia, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi;».

Articolo 6

Il seguente testo è inserito all'articolo 40, primo comma, della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 19 della convenzione del 1978, tra il terzo e il quarto trattino:

«- in Grecia, davanti all' åöåôåßï,».

Articolo 7

Il testo dell'articolo 41, primo trattino, della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 20 della convenzione del 1978, è sostituito dal testo seguente:

«- ricorso in cassazione in Belgio, Grecia, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi;».

Articolo 8

Nell'elenco delle convenzioni di cui all'articolo 55 della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 24 della convenzione del 1978, è inserita, in posizione appropriata nell'ordine cronologico, la convenzione seguente:

«- la convenzione tra il Regno di Grecia e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata ad Atene il 4 novembre 1961;».

TITOLO III

Adattamento del protocollo allegato alla convenzione del 1968

Articolo 9

Nel testo dell'articolo V ter aggiunto al protocollo allegato alla convenzione del 1968 dall'articolo 29 della convenzione del 1978, sono inserite nella prima frase dopo «Danimarca» una virgola e le parole «in Grecia».

TITOLO IV

Adattamenti del protocollo del 1971

Articolo 10

Il testo dell'articolo 1 del protocollo del 1971, modificato dall'articolo 30 della convenzione del 1978, è completato dal testo del comma seguente:

«La Corte di giustizia delle Comunità europee è ugualmente competente a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione del 27 settembre 1968, nonché al presente protocollo, adattati dalla convenzione del 1978».

Articolo 11

Il seguente testo è inserito all'articolo 2, punto 1, del protocollo del 1971, modificato dall'articolo 31 della convenzione del 1978, tra il terzo e il quarto trattino:

«- in Grecia: áíþôáôá äéêáóôÞñéá,».

TITOLO V

Disposizioni transitorie

Articolo 12

1. La convenzione del 1968 ed il protocollo del 1971, modificati dalla convenzione del 1978 e dalla presente convenzione, si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione nello Stato di origine e, quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto.

2. Tuttavia, nelle relazioni tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente convenzione, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III della convenzione del 1968, modificata dalla convenzione del 1978 e dalla presente convenzione, se la competenza era fondata su norme conformi alle disposizioni del titolo II della convenzione del 1968 modificato o alle disposizioni previste da una convenzione già in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, al momento della proposizione dell'azione.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 13

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà al governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme della convenzione del 1968, del protocollo del 1971 e della convenzione del 1978, in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca.

I testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971 e della convenzione del 1978, redatti in lingua greca, sono allegati alla presente convenzione. I testi redatti in lingua greca fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971 e della convenzione del 1978.

Articolo 14

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 15

La presente convenzione entrerà in vigore, nelle relazioni tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica ellenica e dagli Stati membri che hanno messo in vigore la convenzione del 1978 conformemente all'articolo 39 di tale convenzione.

Per ogni Stato membro che ratificherà in seguito la convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.

Articolo 16

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.

Articolo 17

La presente convenzione, redatta in unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.

Til bekræftelse heraf har undertegnede behørigt befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.

Óå ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá óýìâáóç.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

Dá fhiianú sin, shínigh na daoine seo thíos, arna n-údarú go cui chuige sin, an Coinbhinsiún seo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, hun handtekening onder dit Verdrag hebben geplaatst.

Udfærdiget i Luxembourg, den femogtyvende oktober nitten hundrede og toogfirs.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Oktober neunzehnhundertzweiundachtzig.

¸ãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï, óôéò åßêïóé ðÝíôå Ïêôùâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá äýï.

Done at Luxembourg on the twenty-fifth day of October in the year one thousand nine hundred and eighty-two.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-deux.

Arna dhéanamh i Lucsamburg an cúigiú lá is fiche de mhí Dheireadh Fómhair sa bhliain míle naoi gcéad ochtó a dó.

Fatto a Lussemburgo, addì venticinque ottobre millenovecentottantadue.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste oktober negentienhonderd tweeëntachtig.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendes Majestæt Danmarks dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Ãéá ôïí Ðñüåäñï ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

Pour le président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

Per il presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


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