Sentenza della Corte del 10 marzo 1992. Powell Duffryn plc contro Wolfgang Petereit. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht di Coblenza - Germania. Convenzione di Bruxelles - Accordo attributivo di competenza - Clausola contenuta nello statuto di una società per azioni. Causa C-214/89.

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Massima

1. La nozione di "clausola attributiva di competenza" di cui all' art. 17 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale deve essere considerata come una nozione autonoma.

Rientra in questa nozione una clausola attributiva di competenza che designi il giudice di uno Stato contraente per conoscere delle controversie tra una società per azioni e i suoi azionisti, inserita nello statuto di tale società e adottata in conformità alle disposizioni del diritto nazionale applicabile e allo statuto stesso.

I requisiti di forma stabiliti dall' art. 17 della convenzione sono da considerare soddisfatti, nei confronti di ogni azionista, indipendentemente dal modo di acquisto delle azioni, qualora la clausola attributiva di competenza sia contenuta nello statuto della società e tale statuto sia depositato in un luogo al quale l' azionista può accedere o si trovi in un registro pubblico.

2. Il requisito del carattere sufficientemente determinato del rapporto giuridico da cui possono nascere le controversie, per la soluzione delle quali l' art. 17 della convenzione consente l' attribuzione contrattuale di competenza, è soddisfatto se la clausola attributiva di competenza contenuta nello statuto di una società può essere interpretata dal giudice nazionale, che è il solo ad aver competenza a tal fine, nel senso che si riferisce alle controversie tra la società e i suoi azionisti in quanto tali.

Bibliographic notice

Publication reference

  • Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-01745

Document number

  • ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:115

  • Celex-Nr.: 61989CJ0214

Authentic language

  • Authentic language: tedesco

Dates

  • Date of document: 10/03/1992

  • Date lodged: 10/07/1989

Miscellaneous information

  • Author: Corte di giustizia

  • Country or organisation from which the decision originates: Germania

  • Form: Sentenza

Procedure

  • Type of procedure: Domanda pregiudiziale

  • Judge-Rapportuer: Sir Gordon Slynn

  • Advocate General: Tesauro

  • Observations: EUMS, Commissione europea, Germania, EUINST

  • National court:

    • *P2* Bundesgerichtshof, Urteil vom 11/10/1993 (II ZR 155/92 (IBH / Powell Duffryn))
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Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

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1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Proroga di competenza - Accordo attributivo di competenza - Nozione - Interpretazione autonoma - Clausola attributiva di competenza contenuta nello statuto di una società per azioni - Inclusione - Validità nei confronti degli azionisti - Presupposti

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 17, quale modificato dalla convenzione di adesione del 1978)

2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Proroga di competenza - Clausola attributiva di competenza - Portata - Controversie future derivanti da un determinato rapporto giuridico - Controversia tra una società e i suoi azionisti in quanto tali

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 17, quale modificato dalla convenzione di adesione del 1978)

Massima

1. La nozione di "clausola attributiva di competenza" di cui all' art. 17 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale deve essere considerata come una nozione autonoma.

Rientra in questa nozione una clausola attributiva di competenza che designi il giudice di uno Stato contraente per conoscere delle controversie tra una società per azioni e i suoi azionisti, inserita nello statuto di tale società e adottata in conformità alle disposizioni del diritto nazionale applicabile e allo statuto stesso.

I requisiti di forma stabiliti dall' art. 17 della convenzione sono da considerare soddisfatti, nei confronti di ogni azionista, indipendentemente dal modo di acquisto delle azioni, qualora la clausola attributiva di competenza sia contenuta nello statuto della società e tale statuto sia depositato in un luogo al quale l' azionista può accedere o si trovi in un registro pubblico.

2. Il requisito del carattere sufficientemente determinato del rapporto giuridico da cui possono nascere le controversie, per la soluzione delle quali l' art. 17 della convenzione consente l' attribuzione contrattuale di competenza, è soddisfatto se la clausola attributiva di competenza contenuta nello statuto di una società può essere interpretata dal giudice nazionale, che è il solo ad aver competenza a tal fine, nel senso che si riferisce alle controversie tra la società e i suoi azionisti in quanto tali.

Parti

Nel procedimento C-214/89,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall' Oberlandesgericht di Coblenza, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Powell Duffryn plc

e

Wolfgang Petereit,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 17 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificato dalla convenzione di adesione del 1978,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Motinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Powell Duffryn plc, dall' avv. Eckart Wilcke, del foro di Francoforte sul Meno,

- per il sig. Wolfgang Petereit, dall' avv. Karl Otto Armbruester, del foro di Magonza,

- per il governo della Repubblica federale di Germania, dal prof. Christof Boehmer, in qualità di agente,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Friedrich-Wilhelm Albrecht, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Wolf-Dietrich Krause-Ablass, del foro di Duesseldorf,

vista la relazione di udienza,

sentite le osservazioni orali della Powell Duffryn plc, del sig. Wolfgang Petereit e della Commissione, rappresentata dal sig. Henri Etienne, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Wolf-Dietrich Krause-Ablass, presentate all' udienza del 15 ottobre 1991,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 20 novembre 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con ordinanza 1 giugno 1989, pervenuta alla Corte il 10 luglio seguente, l' Oberlandesgericht di Coblenza, a norma del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha sottoposto alla Corte diverse questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 17 della suddetta convenzione, come modificata dalla convenzione di adesione del 1978 (GU L 304, pag. 1, in prosieguo: la "Convenzione di Bruxelles").

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una lite tra il sig. W. Petereit, in qualità di curatore fallimentare della società IBH-Holding AG, e la società Powell Duffryn plc (in prosieguo: la "Powell Duffryn"). Risulta dagli atti che la Powell Duffryn, società di diritto inglese, aveva sottoscritto azioni nominative della società IBH-Holding AG (in prosieguo: la "IBH-Holding"), società per azioni di diritto tedesco, in occasione di un aumento di capitale di quest' ultima nel settembre 1979. Il 28 luglio 1980 la Powell Duffryn partecipava alle delibere di un' assemblea generale della IBH-Holding durante la quale gli azionisti adottavano, per acclamazione, alcune modifiche allo statuto della IBH inserendovi, in particolare, la seguente clausola:

"Con la sottoscrizione o l' acquisto di azioni o certificati provvisori, l' azionista accetta, per tutte le liti con la società o con i suoi organi, la competenza del foro ordinario della società".

3 Nel 1981 e nel 1982, all' atto di successivi aumenti del capitale della IBH-Holding, la Powell Duffryn sottoscriveva nuove azioni e ne percepiva i corrispondenti dividendi. Nel 1983 la IBH-Holding veniva dichiarata fallita e il sig. Petereit, in qualità di curatore fallimentare, citava in giudizio la Powell Duffryn dinanzi al Landgericht di Magonza, sostenendo che la Powell Duffryn non aveva adempiuto gli obblighi di conferimento in denaro nei confronti della IBH-Holding ad essa derivanti dagli aumenti di capitale. Egli chiedeva altresì la restituzione dei dividendi a suo parere indebitamente pagati alla Powell Duffryn.

4 Avendo il Landgericht di Magonza respinto l' eccezione di incompetenza sollevata dalla Powell Duffryn, quest' ultima interponeva appello avverso detta pronuncia dinanzi all' Oberlandesgericht di Coblenza il quale, ritenendo che la controversia desse luogo ad una questione di interpretazione dell' art 17 della Convenzione di Bruxelles, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se la clausola, contenuta nello statuto di una società per azioni, secondo la quale l' azionista, con la sottoscrizione o l' acquisto di azioni, è vincolato alla competenza del foro ordinario della società per tutte le liti con questa od i suoi organi, rappresenti un accordo sulla competenza fra l' azionista e la società ai sensi dell' art. 17 della Convenzione di Bruxelles.

(Se la suddetta questione vada risolta differentemente a seconda che l' azionista, in occasione di un aumento di capitale, sottoscriva delle azioni o acquisti azioni già esistenti).

2) Nel caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

a) Se la sottoscrizione e l' acquisto di azioni, in occasione di un aumento di capitale di una società per azioni, mediante una dichiarazione scritta di sottoscrizione, soddisfi il requisito della forma scritta ex art. 17, n. 1, della convenzione, avuto riguardo ad una clausola attributiva di competenza contenuta nello statuto della società.

b) Se la clausola attributiva di competenza in sé soddisfi il requisito della sufficiente determinatezza del rapporto giuridico, da cui possono nascere liti, ai sensi dell' art. 17 della Convenzione di Bruxelles.

c) Se la clausola attributiva di competenza nello statuto comprenda pure pretese, relative a pagamenti, derivanti da un contratto sulla sottoscrizione di azioni e pretese relative alla ripetizione di dividendi indebitamente distribuiti".

5 Per una più ampia esposizione dei fatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla prima questione

6 A norma dell' art. 17 della Convenzione di Bruxelles, qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al suddetto giudice.

7 Si deve esaminare se una clausola attributiva di competenza inserita nello statuto di una società per azioni costituisca un accordo ai sensi del citato art. 17 tra la società e i suoi azionisti.

8 A questo riguardo, la Powell Duffryn fa valere che una clausola attributiva di competenza contenuta nello statuto di una società per azioni non può costituire un accordo, in quanto lo statuto ha un carattere normativo che non permette in alcun modo all' azionista di discuterne il contenuto; anzi, l' azionista può vedervi introdotte delle clausole contro la sua esplicita volontà se una tale possibilità è prevista dallo statuto o dal diritto nazionale applicabile.

9 D' altra parte, il sig. Petereit e la Commissione sostengono, basandosi sul diritto tedesco ed in particolare sulle disposizioni dell' Aktiengesetz (legge tedesca sulle società per azioni), che lo statuto ha una natura contrattuale e che, perciò, una clausola attributiva di competenza ivi inserita costituisce un accordo ai sensi dell' art. 17 della convenzione.

10 Al riguardo, risulta da un esame comparativo dei diversi ordinamenti giuridici degli Stati contraenti che la qualificazione della natura dei rapporti tra una società per azioni e i suoi azionisti non è sempre univoca. In alcuni ordinamenti giuridici tali rapporti sono qualificati come contrattuali mentre in altri vengono definiti come istituzionali, normativi o sui generis.

11 Si deve quindi stabilire se la nozione di "clausola attributiva di competenza", utilizzata all' art. 17 della Convenzione di Bruxelles, debba essere interpretata in modo autonomo oppure se debba ritenersi che rinvii al diritto nazionale dell' uno o dell' altro Stato interessato.

12 A tale proposito, occorre sottolineare che, come peraltro la Corte ha affermato nella sentenza 6 ottobre 1976, Tessili (causa 12/76, Racc. pag. 1473), nessuna delle due opzioni può essere accettata in modo esclusivo, giacché la soluzione migliore va studiata di volta in volta per ciascuna norma della convenzione, in modo tale tuttavia da garantire la piena efficacia di quest' ultima nella prospettiva delle realizzazioni volute dall' art. 220 del Trattato CEE. 13 La nozione di "clausola attributiva di competenza" è determinante per conferire, in deroga alle regole generali sulla competenza giurisdizionale, una competenza di carattere esclusivo al giudice dello Stato contraente che le parti abbiano designato. Tenuto conto degli scopi e della struttura generale della Convenzione di Bruxelles, è necessario, al fine di garantire per quanto possibile la parità e l' uniformità dei diritti e degli obblighi che derivano dalla convenzione per gli Stati contraenti e le persone interessate, evitare di interpretare la suddetta nozione come un semplice rinvio al diritto nazionale di questo o quello Stato interessato.

14 Di conseguenza, e così come peraltro la Corte ha affermato per motivi analoghi a proposito, in particolare, della nozione di "materia contrattuale" e di altre nozioni di cui all' art. 5 della convenzione, applicate come criteri per la determinazione di competenze speciali (v. sentenza 22 marzo 1983, Peters, punti 9 e 10 della motivazione, causa 34/82, Racc. pag. 987), la nozione di clausola attributiva di competenza di cui all' art. 17 va considerata come una nozione autonoma.

15 A questo proposito, occorre rammentare che la Corte, chiamata ad interpretare la nozione di "materia contrattuale" di cui all' art. 5 della convenzione, ha affermato che le obbligazioni imposte ad una persona nella sua qualità di membro di una associazione debbono essere considerate come obbligazioni contrattuali in quanto l' adesione ad un' associazione crea tra gli associati stretti vincoli dello stesso tipo di quelli che esistono tra le parti di un contratto (v. sentenza 22 marzo 1983, Peters, citata, punto 13 della motivazione).

16 Analogamente, i legami esistenti tra gli azionisti di una società sono paragonabili a quelli esistenti tra le parti di un contratto. La costituzione di una società riflette, infatti, l' esistenza di una comunanza di interessi tra gli azionisti nel perseguimento di finalità comuni. Allo scopo di realizzare tali finalità, ogni azionista è investito, nei confronti degli altri azionisti e degli organi della società, di diritti ed obblighi che trovano la loro espressione nello statuto della società. Ne consegue che, in applicazione della Convenzione di Bruxelles, lo statuto della società deve essere considerato come un contratto che regola sia i rapporti tra gli azionisti che i rapporti tra questi e la società da essi costituita.

17 Ne risulta che una clausola attributiva di competenza contenuta nello statuto di una società per azioni costituisce un accordo, ai sensi dell' art. 17 della convenzione, che vincola l' insieme degli azionisti.

18 E' di scarso rilievo che l' azionista, nei confronti del quale la clausola attributiva di competenza viene fatta valere, si sia opposto all' adozione di tale clausola o sia divenuto azionista dopo l' adozione di detta clausola.

19 Infatti, divenendo e rimanendo azionista di una società, l' azionista accetta di vincolarsi all' insieme delle disposizioni contenute nello statuto della società e alle decisioni adottate dagli organi della società in conformità alle disposizioni del diritto nazionale applicabile e dello statuto, anche se alcune delle suddette disposizioni o decisioni non trovano il suo consenso.

20 Un' interpretazione diversa dell' art. 17 della convenzione porterebbe ad una moltiplicazione dei capi di competenza per le liti derivanti da uno stesso rapporto di fatto e di diritto tra la società e i suoi azionisti e nuocerebbe al principio della certezza del diritto.

21 La prima questione posta dal giudice nazionale va quindi risolta nel senso che una clausola attributiva di competenza che designi il giudice di uno Stato contraente per conoscere delle controversie tra una società per azioni e i suoi azionisti, inserita nello statuto di tale società e adottata in conformità alle disposizioni del diritto nazionale applicabile e allo statuto stesso, costituisce un accordo attributivo di competenza ai sensi dell' art. 17 della Convenzione di Bruxelles.

Sulla prima parte della seconda questione

22 Con la prima parte della seconda questione, il giudice nazionale cerca, in sostanza, di sapere in quali circostanze una clausola attributiva di competenza contenuta nello statuto di una società soddisfi i requisiti di forma stabiliti dall' art. 17 della Convenzione di Bruxelles.

23 Ai sensi dell' art. 17 della Convenzione di Bruxelles, la clausola attributiva di competenza deve essere conclusa sia per iscritto, sia verbalmente con conferma scritta, sia, nel commercio internazionale, in una forma ammessa dagli usi in questo campo e che le parti conoscevano od avrebbero dovuto conoscere.

24 Secondo quanto la Corte ha affermato nella sentenza 14 dicembre 1976, Estasis Salotti, punto 7 della motivazione (causa 24/76, Racc. pag. 1831), i requisiti di forma stabiliti dall' art. 17 hanno lo scopo di garantire che il consenso delle parti sia effettivamente provato.

25 Occorre tuttavia sottolineare che la situazione degli azionisti rispetto allo statuto di una società - che riflette l' esistenza di una comunanza di interessi tra gli azionisti nel perseguimento di finalità comuni - è diversa da quella, considerata nella sentenza citata, di una delle parti di una compravendita rispetto a condizioni generali di vendita.

26 E' necessario rilevare innanzitutto che, negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati contraenti, lo statuto di una società è munito di forma scritta. Inoltre, nel diritto societario dell' insieme di questi Stati, si ammette che lo statuto di una società svolga un ruolo particolare in quanto costituisce lo strumento base che regola i rapporti tra l' azionista e la società.

27 Occorre poi sottolineare che, indipendentemente dalle modalità di acquisizione delle azioni, ogni persona, acquisendo la qualità di azionista di una società, sa o deve sapere di essere vincolata dallo statuto di tale società e dagli emendamenti che vi sono apportati dagli organi di detta società in conformità alle disposizioni del diritto nazionale applicabile e dello statuto.

28 Di conseguenza, quando lo statuto della società contiene una clausola attributiva di competenza, si presume che ogni azionista sia a conoscenza di tale clausola e acconsenta effettivamente all' attribuzione di competenza che essa prevede, qualora lo statuto della società sia depositato in un luogo al quale l' azionista può accedere, come la sede della società, o si trovi in un registro pubblico.

29 Alla luce di quanto sopra, la prima parte della seconda questione posta dal giudice nazionale va risolta nel senso che, indipendentemente dal modo di acquisto delle azioni, i requisiti di forma stabiliti dall' art. 17 sono da considerare soddisfatti, nei confronti di ogni azionista, qualora la clausola attributiva di competenza sia contenuta nello statuto della società e tale statuto sia depositato in un luogo al quale l' azionista può accedere o si trovi in un registro pubblico.

Sulla seconda parte della seconda questione

30 Ai sensi dell' art. 17 della Convenzione di Bruxelles, l' attribuzione di competenza ha luogo in vista della soluzione di controversie, presenti o future, "nate da un determinato rapporto giuridico".

31 Tale requisito mira a limitare la portata di un accordo attributivo di competenza alle sole controversie che hanno origine dal rapporto giuridico in occasione del quale tale accordo è stato concluso. Esso ha lo scopo di evitare che una parte sia colta di sorpresa dall' attribuzione, ad un foro determinato, dell' insieme delle controversie che sorgessero nei rapporti che essa intrattiene con la controparte e che trovassero origine in rapporti diversi da quello in occasione del quale è stata convenuta l' attribuzione di competenza.

32 A questo riguardo, una clausola attributiva di competenza contenuta nello statuto di una società soddisfa tale requisito allorché si riferisce alle controversie, presenti o future, nate dai rapporti tra la società e i suoi azionisti in quanto tali.

33 Il problema di sapere se, nella fattispecie, la clausola attributiva di competenza debba vedersi attribuire una tale portata è una questione di interpretazione che spetta al giudice nazionale risolvere.

34 Di conseguenza, la seconda parte della seconda questione posta dalla giurisdizione nazionale va risolta nel senso che il requisito della sufficiente determinatezza del rapporto giuridico da cui possono nascere le controversie ai sensi dell' art. 17 è soddisfatto se la clausola attributiva di competenza contenuta nello statuto di una società può essere interpretata nel senso che si riferisce alle controversie tra la società e i suoi azionisti in quanto tali.

Sulla terza parte della seconda questione

35 Con la terza parte della seconda questione il giudice nazionale cerca, in sostanza, di sapere se la clausola attributiva di competenza fatta valere dinanzi ad esso si applichi alle liti sottopostegli.

36 A questo riguardo, è d' uopo rammentare che l' interpretazione della clausola attributiva di competenza fatta valere dinanzi al giudice nazionale compete a tale giudice.

37 Di conseguenza, la terza parte della seconda questione posta dal giudice nazionale va risolta nel senso che l' interpretazione della clausola attributiva di competenza fatta valere dinanzi al giudice nazionale, al fine di determinare le controversie che rientrano nel suo campo di applicazione, spetta a tale giudice.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

38 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione, che hanno presentato le loro osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Oberlandesgericht di Coblenza con ordinanza 1 giugno 1989, dichiara:

1) Una clausola attributiva di competenza che designi il giudice di uno Stato contraente per conoscere delle controversie tra una società per azioni e i suoi azionisti, inserita nello statuto di tale società e adottata in conformità alle disposizioni del diritto nazionale applicabile e allo statuto stesso, costituisce un accordo attributivo di competenza ai sensi dell' art. 17 della Convenzione di Bruxelles.

2) Indipendentemente dal modo di acquisto delle azioni, i requisiti di forma stabiliti dall' art. 17 sono da considerare soddisfatti, nei confronti di ogni azionista, qualora la clausola attributiva di competenza sia contenuta nello statuto della società e tale statuto sia depositato in un luogo al quale l' azionista può accedere o si trovi in un registro pubblico.

3) Il requisito del carattere sufficientemente determinato del rapporto giuridico da cui possono nascere le controversie ai sensi dell' art. 17 è soddisfatto se la clausola attributiva di competenza contenuta nello statuto di una società può essere interpretata nel senso che si riferisce alle controversie tra la società e i suoi azionisti in quanto tali.

4) L' interpretazione della clausola attributiva di competenza fatta valere dinanzi al giudice nazionale, al fine di determinare le controversie che rientrano nel suo campo di applicazione, spetta a tale giudice.


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