Sentenza della Corte del 29 giugno 1994. Custom Made Commercial Ltd contro Stawa Metallbau GmbH. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof - Germania. Convenzione di Bruxelles - Luogo di adempimento dell'obbligazione - Legge uniforme sulla vendita. Causa C-288/92.

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Massima

Il luogo di adempimento dell' obbligazione dedotta in giudizio è stato scelto come criterio di competenza nell' art. 5, punto 1), della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale poiché, per la sua precisione e la sua chiarezza, si integra bene nello scopo generale della Convenzione, che è quello di disporre norme che assicurino certezza in merito alla suddivisione delle competenze tra i vari giudici nazionali che possono essere aditi in occasione di una controversia in materia contrattuale. Detto criterio consente di citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo in cui l' obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, anche nel caso in cui il foro così individuato non sia quello che presenta il collegamento più immediato con la controversia.

Il giudice investito deve determinare, in conformità alle proprie norme di conflitto, la legge da applicare al rapporto giuridico in esame, ivi compresa eventualmente una legge uniforme, e definire, sulla base di tale legge, il luogo di adempimento dell' obbligazione contrattuale controversa. Pertanto l' art. 5, punto 1), della Convenzione, nella versione modificata dalla convenzione relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, va interpretato nel senso che, in caso di azione del fornitore contro il suo cliente per il pagamento del corrispettivo dovuto in base ad un contratto di opera, il luogo di adempimento dell' obbligazione avente ad oggetto tale pagamento va determinato conformemente al diritto sostanziale disciplinante l' obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, anche quando tali norme facciano rinvio all' applicazione al contratto di disposizioni quali quelle della legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali, allegata alla convenzione dell' Aia 1 luglio 1964.

Bibliographic notice

Publication reference

  • Publication reference: Raccolta della Giurisprudenza 1994 I-02913

Document number

  • ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:268

  • Celex-Nr.: 61992CJ0288

Authentic language

  • Authentic language: tedesco

Dates

  • Date of document: 29/06/1994

  • Date lodged: 30/06/1992

Miscellaneous information

  • Author: Corte di giustizia

  • Country or organisation from which the decision originates: Germania

  • Form: Sentenza

Procedure

  • Type of procedure: Domanda pregiudiziale

  • Judge-Rapportuer: Kakouris

  • Advocate General: Lenz

  • Observations: EUMS, Germania, Commissione europea, EUINST, Italia

  • National court:

    • *P1* Bundesgerichtshof, Beschluß vom 13/10/1994 (VII ZR 258/91)

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Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave

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Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Competenze speciali ° Giudice del luogo di adempimento dell' obbligazione contrattuale ° Determinazione del luogo di adempimento in forza del diritto sostanziale, ivi compreso eventualmente il diritto uniforme in materia di vendita internazionale, applicabile in base alle norme di conflitto del giudice adito

[Convenzione 27 settembre 1968, art. 5, punto 1), nella versione modificata dalla convenzione di adesione del 1978]

Massima

Il luogo di adempimento dell' obbligazione dedotta in giudizio è stato scelto come criterio di competenza nell' art. 5, punto 1), della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale poiché, per la sua precisione e la sua chiarezza, si integra bene nello scopo generale della Convenzione, che è quello di disporre norme che assicurino certezza in merito alla suddivisione delle competenze tra i vari giudici nazionali che possono essere aditi in occasione di una controversia in materia contrattuale. Detto criterio consente di citare il convenuto dinanzi al giudice del luogo in cui l' obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, anche nel caso in cui il foro così individuato non sia quello che presenta il collegamento più immediato con la controversia.

Il giudice investito deve determinare, in conformità alle proprie norme di conflitto, la legge da applicare al rapporto giuridico in esame, ivi compresa eventualmente una legge uniforme, e definire, sulla base di tale legge, il luogo di adempimento dell' obbligazione contrattuale controversa. Pertanto l' art. 5, punto 1), della Convenzione, nella versione modificata dalla convenzione relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, va interpretato nel senso che, in caso di azione del fornitore contro il suo cliente per il pagamento del corrispettivo dovuto in base ad un contratto di opera, il luogo di adempimento dell' obbligazione avente ad oggetto tale pagamento va determinato conformemente al diritto sostanziale disciplinante l' obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, anche quando tali norme facciano rinvio all' applicazione al contratto di disposizioni quali quelle della legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali, allegata alla convenzione dell' Aia 1 luglio 1964.

Parti

Nel procedimento C-288/92,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal Bundesgerichtshof (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Custom Made Commercial Ltd

e

Stawa Metallbau GmbH,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 5, punto 1), e 17, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), nella versione modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e ° versione modificata ° pag. 77),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, J.C. Moitinho de Almeida e M. Diez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris (relatore), F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: C.O. Lenz

cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il governo tedesco, dal prof. dott. Christof Boehmer, Ministerialrat presso il ministero della Giustizia, in qualità di agente;

° per il governo italiano, dal prof. L. Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor O. Fiumara, avvocato dello Stato;

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor P. van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Wolf-Dietrich Krause-Ablass, del foro di Duesseldorf;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del governo italiano e della Commissione delle Comunità europee, all' udienza del 19 gennaio 1994,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 marzo 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con ordinanza 26 marzo 1992, pervenuta alla Corte il 30 giugno successivo, il Bundesgerichtshof (Germania) ha posto, a norma del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la "Convenzione"), nella versione modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e ° versione modificata ° pag. 77), alcune questioni pregiudiziali sull' interpretazione degli artt. 5, punto 1), e 17, primo comma, della Convenzione.

2 Dette questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra la società Stawa Metallbau GmbH (in prosieguo: la "Stawa"), con sede in Bielefeld (Germania), e la società Custom Made Commercial Ltd (in prosieguo: la "Custom Made"), con sede in Londra, in merito al pagamento solo parziale effettuato da quest' ultima in esecuzione di un contratto relativo alla fornitura di finestre e porte che la Stawa doveva fabbricare.

3 Dall' ordinanza di rinvio si ricava che il 6 maggio 1988, a Londra, a seguito di trattative svoltesi in lingua inglese, la Stawa si era impegnata verbalmente a consegnare le merci alla Custom Made. Dette merci erano destinate ad un complesso edilizio in Londra. Il contratto, il primo concluso tra le parti, disponeva che il pagamento fosse effettuato in sterline inglesi.

4 La Stawa confermava la conclusione del contratto con lettera 9 maggio 1988, redatta in inglese, alla quale venivano allegate per la prima volta le sue condizioni contrattuali generali, redatte in tedesco. L' art. 8 di tali condizioni generali affermava che, per qualsiasi controversia tra le parti, luogo di adempimento e foro competente sarebbe stato Bielefeld. La Custom Made non si opponeva a tali condizioni generali.

5 Poiché la Custom Made effettuava un pagamento solo parziale, la Stawa promuoveva un' azione per il pagamento della parte residua del prezzo dinanzi al Landgericht di Bielefeld. Quest' ultimo, in data 13 dicembre 1989, pronunciava una sentenza contumaciale con la quale la Custom Made veniva condannata a pagare alla Stawa la somma di 144 742,08 sterline inglesi (UKL), oltre agli interessi.

6 La Custom Made proponeva opposizione contro questa sentenza, contestando in particolare la competenza internazionale dei giudici tedeschi. Con sentenza interlocutoria in data 9 maggio 1990, il Landgericht di Bielefeld dichiarava ricevibile il ricorso della Stawa.

7 Contro tale sentenza la Custom Made interponeva appello dinanzi all' Oberlandesgericht di Hamm, facendo nuovamente richiamo all' incompetenza internazionale dei giudici tedeschi.

8 Con sentenza 8 marzo 1991, l' Oberlandesgericht respingeva l' appello, basando la competenza internazionale dei giudici tedeschi sull' art. 5, punto 1), della Convenzione, in combinato disposto con l' art. 59, primo comma, prima parte, della legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali, allegata alla Convenzione dell' Aia 1 luglio 1964 (834, Rec. des traités des Nations unies, 1972, pag. 107 e seguenti), il quale prevede che l' acquirente paghi il prezzo al domicilio o, in mancanza, alla residenza del venditore.

9 La Custom Made promuoveva un ricorso in cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof, impugnando la sentenza dell' Oberlandesgericht.

10 Ritenendo che la controversia sollevasse questioni d' interpretazione della Convenzione, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio in attesa che la Corte si pronunci sulle seguenti questioni pregiudiziali:

"1) a) Se il luogo di adempimento ai sensi dell' art. 5, punto 1), della Convenzione vada determinato in base al diritto sostanziale che è rilevante per l' obbligazione di cui è causa in base alle norme di conflitto del giudice cui è sottoposta la controversia, anche quando si tratta di un ricorso di un fornitore contro un acquirente per il pagamento del corrispettivo derivante da un contratto di opera, questo contratto, in base alle norme di conflitto del giudice cui è sottoposta la controversia, è assoggettato alla legge uniforme sulla vendita e quindi il luogo di adempimento dell' obbligazione del pagamento del corrispettivo è la sede del fornitore attore.

b) Nel caso in cui la Corte di giustizia risolva negativamente la questione n. 1, lett. a):

Come debba essere determinato il luogo di adempimento ai sensi dell' art. 5, punto 1), della Convenzione in un caso del genere.

2) Nel caso in cui, in base alla soluzione delle questioni n. 1, lett. a) e b), la competenza internazionale dei giudici tedeschi non possa essere basata sull' art. 5, punto 1), della Convenzione:

a) Se una clausola attributiva di competenza ai sensi dell' art. 17, primo comma, seconda frase, terzo caso, della Convenzione, nella formulazione del 1978, possa efficacemente considerarsi sussistente per il fatto che un fornitore, a seguito di un contratto concluso verbalmente, conferma per iscritto al suo acquirente la conclusione del contratto e allega per la prima volta a questa lettera di conferma condizioni generali di contratto che contengono una clausola attributiva di competenza, l' acquirente non contesta la clausola attributiva di competenza, nella sede dell' acquirente non sussiste alcun uso commerciale secondo cui il silenzio su una tale lettera sia da considerare come un accordo sulla clausola attributiva di competenza, all' acquirente non è neanche conosciuto un tale uso commerciale e si tratta del primo contatto d' affari tra le parti.

b) Nel caso in cui la Corte risolva affermativamente la questione n. 2, lett. a):

Se ciò valga anche quando le condizioni generali di contratto contenenti una clausola attributiva di competenza sono formulate in una lingua diversa da quella delle trattative e del contratto, non conosciuta dall' acquirente, e quando nella lettera di conferma, formulata nella lingua delle trattative e del contratto, si fa riferimento globalmente alle condizioni generali di contratto allegate e non specificamente alla clausola attributiva di competenza.

3) Nel caso in cui la Corte di giustizia risolva affermativamente le questioni n. 2, lett. a) e b):

Se l' art. 17 della Convenzione, nel caso di una clausola attributiva di competenza contenuta in condizioni generali di contratto, la quale soddisfa in base a tale disposizione i requisiti di un efficace accordo attributivo di competenza, vieti di esaminare ulteriormente in base al diritto sostanziale nazionale che si applica in base alle norme di conflitto del giudice adito della controversia se la clausola attributiva di competenza sia stata efficacemente inserita nel contratto".

Sulla prima questione, lett. a)

11 Con tale questione, chiarita alla luce della motivazione dell' ordinanza di rinvio, il giudice nazionale vuol sapere se l' art. 5, punto 1), della Convenzione vada interpretato nel senso che, in caso di azione del fornitore contro il suo cliente per il pagamento del corrispettivo dovuto in base ad un contratto di opera, il luogo di adempimento dell' obbligazione avente ad oggetto tale pagamento vada determinato conformemente al diritto sostanziale che disciplina l' obbligazione controversa in base alle norme di conflitto del giudice adito, anche quando dette norme facciano rinvio all' applicazione al contratto di disposizioni quali quelle della legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali, allegata alla convenzione dell' Aia 1 luglio 1964.

12 L' art. 2 della Convenzione enuncia la norma generale secondo la quale la competenza del giudice è fondata sul luogo del domicilio del convenuto, ma l' art. 5 attribuisce la competenza anche ad altri giudici, la cui scelta è lasciata all' attore. Questa libertà di scelta è stata introdotta in considerazione del fatto che, in certi casi ben determinati, esiste un collegamento particolarmente stretto, ai fini dell' economia processuale, fra una controversia e il giudice di un determinato luogo (v. sentenza 6 ottobre 1976, causa 12/76, Tessili, Racc. pag. 1473, punto 13). L' art. 5 non pone tuttavia come criterio per la scelta del foro competente il collegamento stesso. L' attore non ha la facoltà di citare in giudizio il convenuto dinanzi a qualunque giudice che abbia un collegamento qualsiasi con la controversia, dato che l' art. 5 contiene un elenco tassativo dei criteri di collegamento fra una controversia e un determinato giudice.

13 L' art. 5, punto 1), prevede in particolare che in materia contrattuale il convenuto può essere citato davanti al giudice del luogo "in cui l' obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita". Tale luogo costituisce normalmente il luogo di collegamento più immediato fra la lite e il giudice competente e ha indotto a scegliere detto foro in materia contrattuale (v. sentenza 15 gennaio 1987, causa 266/85, Shenavai, Racc. pag. 239, punto 18).

14 Benché il collegamento sia la ragione che ha indotto all' adozione dell' art. 5, punto 1), della Convenzione, il criterio tenuto presente da detta disposizione non è il collegamento con il foro adito, bensì il solo luogo di adempimento dell' obbligazione che costituisce il fondamento dell' azione giurisdizionale.

15 Il luogo di adempimento dell' obbligazione è stato scelto come criterio di competenza poiché, per la sua precisione e la sua chiarezza, si integra bene nello scopo generale della Convenzione, che è quello di disporre norme che assicurino certezza in merito alla suddivisione delle competenze tra i vari giudici nazionali che possono essere aditi in occasione di una controversia in materia contrattuale.

16 E' stato invero sostenuto che il criterio del luogo di adempimento dell' obbligazione che costituisce concretamente il fondamento dell' azione dell' attore, criterio che è stato tenuto espressamente in considerazione dall' art. 5, punto 1), della Convenzione, può portare in taluni casi al riconoscimento della competenza in capo ad un tribunale che non ha nessun collegamento con la controversia e che, in un caso del genere, occorre discostarsi dal criterio tassativamente disposto, in quanto il risultato ottenuto sarebbe contrario allo scopo dell' art. 5, punto 1), della Convenzione.

17 Quest' ultimo argomento non può tuttavia essere accolto.

18 L' utilizzazione di criteri diversi da quello del luogo di adempimento, quando quest' ultimo attribuisce la competenza ad un foro privo di connessione con la causa, potrebbe infatti compromettere la prevedibilità del foro competente e sarebbe pertanto incompatibile con lo scopo della Convenzione.

19 Considerare rilevante, come unico criterio di competenza, l' esistenza di un collegamento tra i fatti oggetto della controversia e un determinato giudice porterebbe al risultato di costringere il giudice adito, per verificare l' esistenza di detto collegamento, a prendere in considerazione altri elementi, in particolare i mezzi dedotti dal convenuto, e finirebbe così con lo svuotar di contenuto l' art. 5, punto 1).

20 Una simile indagine sarebbe inoltre contraria agli scopi e allo spirito della Convenzione, la quale esige un' interpretazione dell' art. 5 della stessa che consenta al giudice nazionale di pronunciarsi sulla propria competenza senza dover procedere all' esame del merito della causa (v. sentenza 22 marzo 1983, causa 34/82, Peters, Racc. pag. 987, punto 17).

21 Da quanto esposto discende che, ai sensi dell' art. 5, punto 1), il convenuto, in materia contrattuale, può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui l' obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, anche nel caso in cui il foro così individuato non sia quello che presenta il collegamento più immediato con la controversia.

22 Occorre pertanto determinare l' "obbligazione" di cui all' art. 5, punto 1), della Convenzione e il "luogo di adempimento" di quest' ultima.

23 La Corte ha precisato che l' obbligazione non può essere una qualsivoglia obbligazione derivante dal contratto, bensì quella corrispondente al diritto su cui s' impernia l' azione dell' attore (v. sentenza 6 ottobre 1976, causa 14/76, De Bloos, Racc. pag. 1497, punti 10 e 13).

24 Dopo aver ammesso un' eccezione per i contratti di lavoro, i quali presentano determinate peculiarità (v., in particolare, sentenza 26 maggio 1982, causa 133/81, Ivenel, Racc. pag. 1891), nella sentenza Shenavai, già citata, punto 20, la Corte ha ribadito che l' obbligazione di cui all' art. 5, punto 1), della Convenzione è l' obbligazione contrattuale che costituisce concretamente il fondamento dell' azione giurisdizionale.

25 Detta interpretazione ha trovato conferma in occasione della conclusione della convenzione 26 maggio 1989 relativa all' adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 285, pag. 1). In tale occasione, la norma enunciata dall' art. 5, punto 1), della Convenzione è rimasta infatti immutata nel suo tenore letterale ed è stata integrata da un' unica eccezione riguardante i contratti di lavoro, eccezione già accolta in via interpretativa dalla citata giurisprudenza della Corte.

26 Per quanto concerne il "luogo di adempimento", la Corte ha dichiarato che spetta al giudice investito della causa accertare, in forza della Convenzione, se il luogo in cui l' obbligazione è stata o deve essere eseguita rientri nei limiti della sua competenza territoriale e che per far ciò egli deve prima determinare, in conformità alle proprie norme di conflitto, la legge da applicare al rapporto giuridico in esame e successivamente definire, sulla base di tale legge, il luogo di adempimento dell' obbligazione contrattuale controversa (v. sentenza Tessili, già citata, punto 13, richiamata nella sentenza Shenavai, già citata, punto 7).

27 Tale interpretazione vale anche nel caso in cui le norme di conflitto del foro adito facciano rinvio all' applicazione, al rapporto contrattuale, di una "legge uniforme" quale quella di cui trattasi nella fattispecie oggetto della causa principale.

28 Detta interpretazione non è posta in discussione da una norma quale quella di cui all' art. 59, n. 1, della legge uniforme, in applicazione della quale il luogo di adempimento dell' obbligazione dell' acquirente, avente ad oggetto il pagamento del prezzo al venditore, è quello del domicilio o, in mancanza, della residenza di quest' ultimo, con l' unica riserva che le parti contraenti non abbiano concordato un diverso luogo di adempimento della detta obbligazione, ai sensi dell' art. 3 della stessa legge.

29 Da tutto quanto esposto discende che l' art. 5, punto 1), della Convenzione va interpretato nel senso che, in caso di azione del fornitore contro il suo cliente per il pagamento del corrispettivo dovuto in base ad un contratto di opera, il luogo di adempimento dell' obbligazione avente ad oggetto tale pagamento va determinato conformemente al diritto sostanziale disciplinante l' obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, anche quando tali norme facciano rinvio all' applicazione al contratto di disposizioni quali quelle della legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali, allegata alla convenzione dell' Aia 1 luglio 1964.

30 In considerazione della soluzione data alla questione n. 1, lett. a), non occorre risolvere le altre questioni sollevate dal giudice di rinvio.

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

31 Le spese sostenute dai governi tedesco ed italiano nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi su una questione sottopostale dal Bundesgerichtshof con ordinanza 30 giugno 1992, dichiara:

L' art. 5, punto 1), della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nella versione modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, va interpretato nel senso che, in caso di azione del fornitore contro il suo cliente per il pagamento del corrispettivo dovuto in base ad un contratto di opera, il luogo di adempimento dell' obbligazione avente ad oggetto tale pagamento va determinato conformemente al diritto sostanziale disciplinante l' obbligazione

controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, anche quando tali norme facciano rinvio all' applicazione al contratto di disposizioni quali quelle della legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali, allegata alla convenzione dell' Aia 1 luglio 1964.


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